DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.

Numero 502 Anno 1997 GU 29.01.1998 Codice 098G0033

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-12-12;502

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:12:33

Art. 1

#

Comma 1

Domanda di inquadramento

Comma 2

A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attivita' che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8, comma 1-bis, ciascuno per l'attivita' nell'ambito della quale e' in atto titolare in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di guardia medica e di medicina dei servizi rispettivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1991, n. 41, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, n. 218, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.


I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali della regione che ha emanato i provvedimenti di cui al comma 1.


Il servizio prestato nell'ambito dei due diversi rapporti di lavoro previsti dal comma 1, non svolti contemporaneamente, e' cumulabile ed e' valutato complessivamente ai fini del requisito minimo di cinque anni di anzianita', purche' nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di guardia medica o di medicina dei servizi.


La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4, e' presentata alla competente autorita' regionale.


Art. 2

#

Comma 1

Commissione

Comma 2

Presso ciascuna regione e' costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneita', di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanita', dal Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello dell'area di attivita' individuata designati dalla regione.


Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.


Art. 3

#

Comma 1

Termini per la formulazione dei giudizi di idoneita'

Comma 2

La commissione formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1.


Art. 4

#

Comma 1

Valutazione del colloquio e dei titoli

Comma 2

Il giudizio di idoneita' e' formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, della anzianita' di servizio, del curriculum formativo e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza della organizzazione del Servizio sanitario nazionale abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalita' dell'interessato.


Per le valutazioni dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.


La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.


Art. 5

#

Comma 1

Norme di rinvio

Comma 2

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185.


Art. 6

#

Comma 1

Disposizioni amministrative e varie

Comma 2

Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.


Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneita' il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.