A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attivita' che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8, comma 1-bis, ciascuno per l'attivita' nell'ambito della quale e' in atto titolare in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di guardia medica e di medicina dei servizi rispettivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1991, n. 41, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, n. 218, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali della regione che ha emanato i provvedimenti di cui al comma 1.
Il servizio prestato nell'ambito dei due diversi rapporti di lavoro previsti dal comma 1, non svolti contemporaneamente, e' cumulabile ed e' valutato complessivamente ai fini del requisito minimo di cinque anni di anzianita', purche' nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di guardia medica o di medicina dei servizi.
La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4, e' presentata alla competente autorita' regionale.