Il presente decreto, che attua l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di assistenza per i finanzieri).
Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.