DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 109/2011 - Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza

Numero 109 Anno 2011 GU 15.07.2011 Codice 011G0143

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-05-05;109

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto, che attua l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di assistenza per i finanzieri).


Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.


Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289

Art. 3

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Comma 1

Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Comma 2

Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.