DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni. (11G0220)

Numero 178 Anno 2011 GU 09.11.2011 Codice 011G0220

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-09-08;178

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori a 90 giorni.


Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.


Art. 2

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.