La domanda di accesso al finanziamento e' presentata dai soggetti di cui al comma 2, nei limiti degli importi spettanti a ciascuno di essi a seguito del decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni singolarmente, ovvero dal comune capofila nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni; in tal caso la formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione della domanda con atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune capofila. Il comune capofila e' l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilita' connesse alla presentazione dell'intervento e al quale e' erogato il finanziamento. Il comune capofila risponde della realizzazione dell'intervento finanziato anche nel caso in cui il finanziamento riguarda la sola progettazione.
Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Entro il mese di agosto 2022, possono essere presentate domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, redatte secondo quanto illustrato nei commi 6, 7, 8 e 9; l'eventuale finanziamento e' disposto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a valere sulle somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento.
Alle domande di finanziamento per la progettazione sono allegati gli elementi informativi riguardanti gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalita', i tempi di attuazione degli interventi e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3.
I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sugli interventi progettati o sulle progettazioni, per i quali presentano domanda di finanziamento, forniscono, al momento della presentazione della domanda, la documentazione che attesti la copertura finanziaria del cofinanziamento.
Alla domanda e' allegata una dichiarazione che attesti l'inserimento delle iniziative proposte nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente, nei casi previsti.