DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualita' 2020, 2021 e 2022. (21G00037)

Numero 34 Anno 2021 GU 16.03.2021 Codice 21G00037

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-02-04;34

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Comma 2

Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato «Fondo», e' prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.


Per l'annualita' 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, puo' essere, altresi', finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalita', da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento.


Art. 2

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Comma 1

Criteri di riparto

Comma 2

Con riferimento alle classi di cui al comma 1, lettera e), a ciascun comune della seconda classe e' assegnato un importo pari a due volte quello assegnato a ciascun comune della prima classe; a ciascun comune della terza classe, e' assegnato un importo pari a tre volte quello assegnato ai comuni della prima classe.


Il decreto di riparto di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.


Art. 3

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Comma 1

Sostenibilita' dei progetti


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di finanziamento


Gli importi dei progetti vanno riferiti alle annualita' di finanziamento; e' possibile fare riferimento a piu' di un'annualita', purche' i relativi progetti siano strutturati in lotti funzionali, ciascuno di importo riferibile a una specifica annualita'.


La dotazione del Fondo e' destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili; nel caso in cui i comuni destinatari del riparto non dispongano di progetti immediatamente eseguibili o nel caso in cui il progetto immediatamente eseguibile finanziato sia d'importo inferiore alla somma indicata nel decreto di riparto, la suddetta dotazione puo' essere destinata, altresi', al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi, aventi le medesime finalita', da realizzare a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere indicate nel quadro economico.


In caso di comuni con piu' di due isole, i progetti finanziabili riguardano almeno due isole.


Gli importi di ciascuna annualita' non assegnati in occasione della relativa procedura e le eventuali somme derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.


Art. 5

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Comma 1

Presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento

Comma 2

La domanda di accesso al finanziamento e' presentata dai soggetti di cui al comma 2, nei limiti degli importi spettanti a ciascuno di essi a seguito del decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.


Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni singolarmente, ovvero dal comune capofila nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni; in tal caso la formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione della domanda con atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune capofila. Il comune capofila e' l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilita' connesse alla presentazione dell'intervento e al quale e' erogato il finanziamento. Il comune capofila risponde della realizzazione dell'intervento finanziato anche nel caso in cui il finanziamento riguarda la sola progettazione.


Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.


Entro il mese di agosto 2022, possono essere presentate domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, redatte secondo quanto illustrato nei commi 6, 7, 8 e 9; l'eventuale finanziamento e' disposto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a valere sulle somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento.


Alle domande di finanziamento per la progettazione sono allegati gli elementi informativi riguardanti gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalita', i tempi di attuazione degli interventi e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3.


I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sugli interventi progettati o sulle progettazioni, per i quali presentano domanda di finanziamento, forniscono, al momento della presentazione della domanda, la documentazione che attesti la copertura finanziaria del cofinanziamento.


Alla domanda e' allegata una dichiarazione che attesti l'inserimento delle iniziative proposte nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente, nei casi previsti.


Art. 7

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Comma 1

Pubblicazione dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento

Comma 2

Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie approva l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con i relativi importi.


L'elenco di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i cinque giorni successivi all'approvazione.


La pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento.


Art. 8

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Comma 1

Modalita' di erogazione del finanziamento


Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non puo' procedere, in ogni caso, all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse, di cui ai commi 1 e 2, fintanto che i medesimi non abbiano restituito le somme revocate o abbiano rendicontato i lavori e restituito le eventuali economie, con riferimento ai finanziamenti delle annualita' 2008 e 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Art. 9

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Comma 1

Tempi di avvio e modalita'
di svolgimento delle progettazioni


Ciascuna progettazione ammessa al finanziamento e' avviata entro quattro mesi dalla ricezione dell'erogazione e completata entro tre anni dalla stessa.


In caso di mancato avvio della progettazione entro quattro mesi dall'effettiva erogazione, o di mancato completamento della stessa progettazione entro tre anni dalla stessa, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del relativo finanziamento nei confronti dei comuni beneficiari.


Le progettazioni svolte secondo quanto previsto dal comma 2, possono essere oggetto di domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6.


Art. 10

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Comma 1

Tempi di avvio e conduzione dei progetti immediatamente eseguibili

Comma 2

Il soggetto beneficiario adotta la determina a contrarre entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della somma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).


Il soggetto beneficiario comunica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la data di ricevimento delle risorse e l'avvio dell'intervento, allegando un cronoprogramma dettagliato, con le date delle varie fasi.


Con cadenza quadrimestrale il soggetto beneficiario presenta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il rendiconto delle attivita' svolte e del rispetto del cronoprogramma.


Ciascun progetto immediatamente eseguibile e' appaltato e realizzato entro due anni dalla data nella quale la relativa somma, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), entra nella effettiva disponibilita' del soggetto beneficiario.


Art. 11

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Comma 1

Perizie di variante

Comma 2

Eventuali perizie di variante agli interventi sono preventivamente comunicate anche al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, pena la revoca del finanziamento.


Art. 12

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Comma 1

Monitoraggio finale e revoca dei finanziamenti

Comma 2

Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' procedere all'accertamento, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al progetto finanziato; nel caso di esito negativo, puo' provvedere al recupero delle risorse erogate.


Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in caso di mancato rispetto degli adempimenti e termini di cui all'articolo 10, o di grave ritardo rispetto al cronoprogramma presentato, dispone la revoca del finanziamento attribuito, a meno che il comune dimostri la presenza di giustificati motivi, debitamente documentati.


Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, trascorsi due anni dall'ultimazione della progettazione, in caso di mancato avvio della realizzazione dell'intervento, dispone la revoca del finanziamento attribuito per lo svolgimento della progettazione.


Art. 13

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Comma 1

Rientro di importi nella disponibilita' del Fondo


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Le risorse finanziarie del Fondo sono iscritte nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul capitolo 939 del Centro di responsabilita' n. 7 - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Titolo II Spese in conto capitale - Investimenti.