Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini sono superiori a novanta giorni.
Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Sono abrogate le tabelle di cui al decreto del Ministro degli affari esteri del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.