Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito indicato Dipartimento, e' costituito secondo gli articoli che seguono.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Costituzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Organizzazione
Comma 2
Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio affari amministrativi e finanziari;
ufficio mercato interno;
ufficio armonizzazione fiscale e politica finanziaria;
ufficio per la politica sociale, culturale e per i rapporti con gli enti territoriali;
ufficio programmi integrati comunitari;
ufficio per la politica della comunicazione e nuove tecnologie.
L'ufficio affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere b) e p), e si articola nei seguenti servizi:
servizio organizzazione;
servizio affari generali;
servizi affari finanziari.
L'ufficio mercato interno provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: abolizione delle restrizioni quantitative, armonizzazione di normative tecniche, politica agricola, industriale, energetica, commerciale, dei trasporti, della sanita' pubblica e veterinaria, dell'ambiente e della tutela del consumatore, degli aiuti di Stato e regionali; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio per la libera circolazione delle merci e dei servizi;
servizio per le politiche comunitarie di settore;
servizio per la politica ambientale e la tutela del consumatore.
L'ufficio armonizzazione fiscale e politica finanziaria provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: armonizzazione della fiscalita' diretta e indiretta, libera circolazione dei capitali, "risorse proprie"; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio armonizzazione della fiscalita' indiretta;
sevizio armonizzazione della fiscalita' diretta e libera circolazione dei capitali;
servizio "risorse proprie".
L'ufficio per la politica sociale, culturale e per i rapporti con gli enti territoriali provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: politica del lavoro e della sicurezza sociale, programmi per la cultura europea e le nuove tecnologie nell'istruzione, Conferenza Stato-regioni, problemi delle aree metropolitane; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio politica sociale;
servizio programmi per la cultura europea;
servizio rapporti con gli enti territoriali.
L'ufficio programmi integrati comunitari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: coordinamento degli interventi dei fondi strutturali, programmi integrati mediterranei e riequilibrio territoriale; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio coordinamento fondi strutturali;
servizio programmi integrati mediterranei;
servizio riequilibrio territoriale.
L'ufficio per la politica della comunicazione e nuove tecnologie provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: informazione diffusa sulle problematiche comuntarie, diritti fondamentali del cittadino europeo, nuove tecnologie nell'informazione e nella ricerca, azioni comunitarie nel campo delle telecomunicazioni e sistemi automatizzati; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio nuove tecnologie nell'informazione e nella ricerca;
servizio informazione diffusa e diritti fondamentali del cittadino europeo;
servizio telecomunicazioni e monitoraggio.
Art. 4
#Comma 1
Settore legislativo
Comma 2
E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, presso il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni attribuite al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento. Il settore provvede, altresi', agli affari del contenzioso comunitario.
Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; il consigliere puo' essere coadiuvato da altri consiglieri giuridici, nominati con decreto dello stesso Ministro, e si avvale di personale del Dipartimento, assegnato con ordine di servizio.
Il settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
Art. 5
#Comma 1
Attribuzione di funzioni
Comma 2
Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al capo del Dipartimento.
Agli uffici e servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento, conferendone la responsabilita', ove necessario in relazione al rilievo della struttura, a personale con qualifica di consigliere, di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge di cui al comma precedente, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
Art. 6
#Comma 1
Coordinamento
Comma 2
Il capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.