DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054)

Numero 275 Anno 2010 GU 07.03.2011 Codice 011G0054

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-22;275

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano superiori a novanta giorni.


Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative, o, in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

I termini previsti dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.


Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale», e' abrogato.