DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo. (10G0248)

Numero 226 Anno 2010 GU 29.12.2010 Codice 010G0248

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-11-05;226

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale

Comma 2

L'ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto decreto legislativo, nonche' la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita' e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.


Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata del medesimo contratto, nonche' di quello integrativo. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.


Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l'atto di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale. L'ARAN informa costantemente il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.


L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.


Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.


La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il capo del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.


Il contratto, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota del trattamento economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale definisce il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.


Si applicano gli articoli 40, commi 3-ter, 3-quinquies, 3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni.