E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato «Osservatorio», quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Osservatorio nazionale sulla famiglia
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Funzioni
Comma 2
Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
L'Osservatorio svolge altresi' funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 3
#Comma 1
Organi dell'Osservatorio
Comma 2
L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.
Art. 4
#Comma 1
Composizione e funzioni dell'Assemblea
Comma 2
L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle attivita' dell'Osservatorio, la cui attuazione e' demandata al Comitato tecnico scientifico.
L'Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la propria attivita' affidando la fase istruttoria ad un Gruppo di lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.
Art. 5
#Comma 1
Comitato tecnico scientifico
Comma 2
Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed e' composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche sociali e familiari.
Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attivita' dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea.
Art. 6
#Comma 1
Convenzioni
Comma 2
Il Dipartimento per le politiche della famiglia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di comune interesse intese al perseguimento delle finalita' e degli scopi dell'Osservatorio.
Art. 7
#Comma 1
Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio
Comma 2
Ai componenti dell'Assemblea spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
Con determinazione del capo del Dipartimento per le politiche della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
Art. 8
#Comma 1
Finanziamento
Comma 2
Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 9
#Comma 1
Disposizione finale
Comma 2
Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242.