Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.