DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 200/2006 - Regolamento recante modalita' di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi.

Regolamento recante modalita' di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi.

Numero 200 Anno 2006 GU 31.05.2006 Codice 006G0218

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-04-03;200

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Definizione e contenuto del Registro

Comma 2

Ai fini del presente regolamento per "Registro" si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per "decreto" il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attivita' produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.


Art. 2

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Comma 1

Soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

Comma 2

Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle attivita' produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.


L'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.


Art. 3

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Comma 1

Soggetti responsabili della trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

Comma 2

Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera a) e gli organismi e soggetti di cui alle successive lettere b) e c) nonche' i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, tramite il responsabile del procedimento, ovvero altro soggetto comunicato dall'amministrazione, trasmettono in via informatica l'elenco degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 del decreto.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di attuazione del Registro

Comma 2

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto il Ministero delle attivita' produttive realizza il Registro attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che ne assicura la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.


Le camere di commercio pongono in essere le attivita' necessarie a garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti, nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.


Per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello regionale e' referente, nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, la camera di commercio del capoluogo di regione mentre per i soggetti operanti su base ultraprovinciale o ultraregionale e' referente la camera di commercio nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.


I soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili del contenuto e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 7 del presente regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Alimentazione ed aggiornamento del Registro

Comma 2

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i procedimenti, la normativa presupposta, la modulistica di settore eventualmente predisposta nonche' il sito informatico, ove gia' attivo.


Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni, gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.


Art. 6

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Comma 1

Contenuto dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

Comma 2

L'elenco indica altresi', per ogni adempimento, se e' disponibile la modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo formato.


Restano a carico dell'amministrazione competente la pubblicazione di eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l'erogazione dei servizi on line connessi agli adempimenti medesimi.


Nel caso l'adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle modalita' di compilazione.


Art. 7

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Comma 1

Funzionamento e regole tecniche

Comma 2

Le Camere di Commercio competenti per territorio offrono supporto alle amministrazioni che non fossero dotate dei necessari strumenti informatici per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni "in linea" di alimentazione e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.


Art. 8

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Comma 1

Coordinamento fra le strutture operative

Comma 2

Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attivita' produttive e' istituita una unita' organizzativa che provvede all'attuazione del Registro attraverso l'utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attivita' produttive.


Con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si provvede alla dotazione organica e tecnologica dell'unita' organizzativa di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto.


Il Ministero delle attivita' produttive, assicura la razionalizzazione dei processi che alimentano il Registro informatico, d'intesa con il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le autonomie locali.


Art. 9

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Comma 1

Accesso al Registro

Comma 2

Per una piu' agevole e tempestiva attuazione il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese e' reso accessibile nell'ambito del portale nazionale delle imprese, che e' realizzato dal Ministero delle attivita' produttive, dal Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) tramite il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che fornisce un punto di accesso unitario ed organico alle informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a favore delle imprese.