I termini non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.