DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente le modalita' di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Numero 318 Anno 2004 GU 10.01.2005 Codice 005G0002

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-12-21;318

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Presentazione delle domande

Comma 2

Le domande sono inoltrate esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali, via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma.


Art. 2

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Comma 1

Riconoscimento e misura del credito d'imposta

Comma 2

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini di cui al comma 1, dell'articolo 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio dandone comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso di non accoglimento della domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.


Alle imprese ammesse al beneficio e' riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare interamente le richieste presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro, il credito d'imposta riconosciuto a ciascun impresa e' proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese aventi diritto.


Art. 3

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Comma 1

Modalita' di fruizione del credito d'imposta

Comma 2

Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in sede di versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1. Il credito di imposta non utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio puo' essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo.


L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta spettante sono indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo.


Nei casi di opzione per la tassazione di gruppo e' consentita la cessione del credito d'imposta al consolidante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.


Art. 4

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Comma 1

Controlli e revoche dell'agevolazione

Comma 2

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta, i relativi importi a ciascuna spettanti, nonche' i dati relativi agli eventuali provvedimenti adottati di revoca del beneficio.


Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, il Dipartimento lo comunica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del credito di imposta.


L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.


In caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Il credito di imposta e' concesso subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee. Della decisione adottata dalle Autorita' europee e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.