Finalita'
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Requisiti della ZES
Comma 2
La ZES, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e' identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all'articolo 5, della denominazione e delle aree interessate. La ZES puo' ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purche' presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c), purche' essi presentino una rilevanza strategica per le attivita' di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attivita' economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
La ZES e' di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non puo' comprendere zone residenziali.
Per ciascuna regione l'area complessiva destinata alle ZES non puo' eccedere la superficie complessivamente indicata per la regione stessa nell'allegato 1.
Art. 4
#Comma 1
Requisiti della ZES interregionale
Comma 2
Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZES nelle due regioni non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1 del presente decreto.
Le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o piu' porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali. L'area complessiva della ZES non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1.
Per la ZES interregionale, di cui ai commi 1 e 2, valgono, ove compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3, nonche' la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate.
Nella ZES interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalita' di cooperazione interregionale.
Art. 5
#Comma 1
Proposta di istituzione
Comma 2
Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6.
Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 6.
Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno puo' richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6. Le richieste di integrazione o modifica, di cui al periodo precedente, ove non accolte sono da considerarsi ostative all'adozione del decreto di cui all'articolo 7.
Art. 7
#Comma 1
Istituzione della ZES
Comma 2
La durata della ZES non puo' essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 9.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, verificata la documentazione di cui all'articolo 6, e' istituita la ZES. Il decreto determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo di impresa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6.
Art. 8
#Comma 1
Compiti del Comitato di indirizzo
Comma 2
Il Comitato di indirizzo e' composto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non puo' essere superiore a cinque. Nel caso di ZES di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES.
Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonche' nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6 del presente regolamento, svolge ogni altra attivita' prevista dal Piano di sviluppo strategico. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l).
Nell'esercizio delle attivita' di cui ai commi 2 e 3, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale, secondo le indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonche' delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Ai fini di semplificazione e di accelerazione delle attivita', il Comitato di indirizzo, sentito il segretario generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, puo' attribuire sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di sviluppo strategico a componenti delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera l).
Il Comitato di indirizzo puo' individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZES, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.
Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9
#Comma 1
Attivita' di controllo e monitoraggio
Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalita' con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZES.
L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.
Al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza periodica, l'Agenzia per la coesione territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, puo' adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo
5. L'Agenzia per la coesione territoriale trasmette una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di valutare la possibilita' di modificare o integrare la disciplina dell'istituto della ZES e di valutare l'eventuale rifinanziamento della misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 91/2017. La relazione dell'Agenzia per la coesione contiene, altresi', una valutazione del conseguimento dei risultati attesi dalle singole ZES, al fine di valutare l'adozione, sentite le Regioni interessate, di modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5.
Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.