DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 187/1991 - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di o...

Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza d

Numero 187 Anno 1991 GU 21.06.1991 Codice 091G0221

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-11;187

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, le societa' cooperative per azioni o a responsabilita' limitata, le societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonche' l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.


Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso e' tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole societa' consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.


Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o concedente e' tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorita' giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.


Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.


Art. 2

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Comma 1

Ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle societa' di cui all'art. 1 del presente decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entita' superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici.


Art. 3

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Comma 1

Per le opere pubbliche in corso, le societa' aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.


Art. 4

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Comma 1

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle societa' previste dall'art.
1.


Le societa' di cui all'art. 1 sono tenute a verificare la sussistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria e ad effettuare apposite comunicazioni del risultato di tali verifiche alle amministrazioni committenti o concedenti.


((3. In caso di inadempimento alle disposizioni ed ai divieti di cui ai commi 1 e 2,))


Le societa' fiduciarie, autorizzate ad esercitare attivita' fiduciaria ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovranno, entro lo stesso termine di cui al comma 1, rinunciare ai mandati di intestazione fiduciaria eventualmente in essere e relativi ai titoli ed alle quote delle societa' di cui all'art. 1 del presente decreto, provvedendo contestualmente alla loro reintestazione a favore dei rispettivi aventi diritto.


Le predette societa' fiduciarie dovranno dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'adempimento di quanto previsto dal comma 4.


Art. 5

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Comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.