Le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, le societa' cooperative per azioni o a responsabilita' limitata, le societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonche' l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso e' tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole societa' consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o concedente e' tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorita' giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.
Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.