E' istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Centri operativi regionali
Comma 2
Presso ogni regione, gli assessorati alla sanita' individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonche', su proposta di questo, il soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.
Ai fini della individuazione dei COR, gli assessorati alla sanita' tengono conto, ove istituite, delle strutture gia' operanti nella regione e nelle province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o altri servizi epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri tumori di popolazione.
Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISPESL i dati identificativi e le modalita' operative dei COR.
La rilevazione di cui al comma 1 comprende i casi di cui al precedente articolo 1, diagnosticati a partire dal 1 gennaio 2000.
Art. 3
#Comma 1
Compiti dei Centri operativi regionali
Comma 2
I COR provvedono all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 1, in conformita' a standards definiti e periodicamente aggiornati dall'ISPESL, anche con la collaborazione dei COR, attraverso la elaborazione delle apposite linee guida.
Il personale dei COR e' tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
Le strutture sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le informazioni di cui al comma 1, lettera a).
Art. 4
#Comma 1
Collaborazione con altri istituti
Comma 2
L'ISPESL, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e gli altri istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati, collaborano al fine di completare od integrare reciprocamente i dati in loro possesso.
Art. 5
#Comma 1
Modalita' e tenuta del registro
Comma 2
Il registro di cui all'articolo 1, puo' essere informatizzato secondo quanto previsto al successivo articolo 6, ed e' comunque tenuto in conformita' alle norme di cui alla legge n. 675 del 1996, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I COR e l'ISPESL dovranno rilasciare, a cura dei responsabili del trattamento dei dati, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 675 del 1996 e del precedente articolo 2, comma 1, specifiche autorizzazioni agli incaricati del trattamento o della manutenzione dei dati.
Il registro di cui all'articolo 1, ove tenuto in forma cartacea, deve essere conforme al modello riportato in allegato 1.
L'ISPESL trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al presente decreto.
Detta trasmissione viene effettuata in forma anonima, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 675 del 1996.
Art. 6
#Comma 1
Sistemi di elaborazione automatica dei dati
Comma 2
Le modalita' informatiche di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e di validazione, anche temporale dei dati riguardanti il registro di cui all'articolo 1, debbono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'8 febbraio 1999, dalla deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) n. 24 del 30 luglio 1998, e successive modifiche e dalle regole di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. E' fatto salvo ogni riferimento normativo ove raccolto in un testo unico.
L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti espressamente abilitati all'inserimento dei dati e, con separato elenco, ai soggetti abilitati alla sola lettura.
La validazione anche temporale delle informazioni, deve essere riconducibile al soggetto responsabile del COR, con l'apposizione al documento della firma digitale e della marca temporale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997.
Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario gia' memorizzato, ma solo integrarlo.
Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati, con le modalita' fissate dagli organismi destinatari di tali comunicazioni.
Le informazioni presenti in banche dati, elenchi o registri, devono essere trattate con tecniche di cifratura o codici identificativi, ovvero nuovi sistemi, che si rendessero disponibili in base al progresso tecnologico, che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessita', ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 135 del 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 dicembre 2002
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro della salute
Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 114