DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0235)

Numero 191 Anno 2011 GU 22.11.2011 Codice 011G0235

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-09-27;191

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della somma di piu' periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.».


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.