DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a.

Numero 325 Anno 2004 GU 25.01.2005 Codice 005G0015

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-11-11;325

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Art. 2

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

Le gare disciplinate dal presente decreto devono uniformarsi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.


In particolare, la CONSIP provvede ad emanare direttive e criteri in ordine ai tempi e alle modalita' di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati. La CONSIP provvede, altresi', all'individuazione predeterminata dei criteri generali di valutazione delle offerte applicabili per tipologia di gara, garantendo apposita e tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.


Riguardo ai rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate, la CONSIP provvede a predisporre appositi formulari per acquisire informazioni precise e dettagliate riguardo all'aspetto qualitativo e quantitativo dei beni e servizi. I bandi di gara individuano le caratteristiche tecniche e di qualita' dei beni e servizi oggetto della gara.


Art. 3

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Comma 1

Composizione delle commissioni giudicatrici

Comma 2

I componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso di comprovata esperienza, capacita' professionale e competenza nell'ambito delle varie tipologie di gare, sono nominati per un terzo tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un terzo tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e per un terzo tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.


Art. 4

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Comma 1

Gare sospese

Comma 2

In relazione alle procedure per le quali non sono ancora state stipulate le relative convenzioni, la CONSIP compara, per ciascuna procedura, l'iter gia' seguito con il procedimento e le garanzie di trasparenza e massima partecipazione richieste dalla normativa in vigore, alla luce dei principi di cui all'articolo 2 del presente decreto, e verifica se e in che misura tali garanzie sono state rispettate.


In caso di rinnovo della gara, a seguito di annullamento o revoca ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2, per la commissione giudicatrice si osserva l'articolo 3, comma 1, del presente decreto.


Agli adempimenti di cui al presente articolo la CONSIP provvede entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine, le procedure di gara per le quali la CONSIP non abbia stipulato la relativa convenzione, ne' disposto l'annullamento o la revoca o la riapertura dei termini, si intendono private di ogni effetto.


Conservano efficacia le convenzioni gia' stipulate dalla CONSIP alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo il disposto dell'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004,
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 300