Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Titoli post-universitari e soggetti abilitati al rilascio
Comma 2
Sono titoli di studio post-universitari considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale quelli rilasciati da universita' o istituti universitari italiani o stranieri di cui agli articoli 5 e 6 all'esito di corsi su classi di materie oggetto di esame del corso-concorso predetto di durata almeno biennale, ovvero annuale cumulabile purche' conseguiti in anni di corso diversi, che si concludono con un esame finale.
Sono, altresi', considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purche' conseguiti in anni di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall'articolo 4.
I corsi preordinati al rilascio dei titoli di cui al comma 2 si concludono con un esame finale che consiste in una prova scritta e in una prova orale, entrambi riguardanti le classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonche' in eventuali esami pratici attitudinali diretti a verificare il possesso delle capacita' dirigenziali. Almeno un quinto e non piu' di un quarto delle attivita' formative previste dalla frequenza del corso e' realizzato attraverso stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che estere.
Art. 3
#Comma 1
Requisiti delle istituzioni formative pubbliche o private abilitate al rilascio
Comma 2
Per il riconoscimento dei titoli rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private straniere, oltre ai requisiti di cui al comma 1, si tiene conto anche della particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.
Le istituzioni formative private di cui al comma 1, devono essere costituite nella forma di societa' di capitali, anche a partecipazione pubblica, di fondazioni ovvero di consorzi tra i predetti soggetti, ed attestare, per il triennio antecedente l'istanza di riconoscimento prevista dall'articolo 4, comma 1, un volume di affari almeno pari a due milioni di euro, di cui il quaranta per cento ovvero un milione e mezzo di euro derivante dallo svolgimento di attivita' formative rivolte a personale direttivo e dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 4
#Comma 1
Procedura di riconoscimento
Comma 2
Le istituzioni di cui all'articolo 3, che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio postuniversitari utili all'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, devono presentare, entro il mese di marzo di ogni anno, apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del presente decreto con allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
Per la verifica dei requisiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di una Commissione tecnica interministeriale nominata per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da cinque membri, di cui due designati dal Ministro per la funzione pubblica, tra cui il presidente, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e un docente stabile dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La Commissione interministeriale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i costi per il funzionamento della medesima gravano sui competenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
I componenti designati dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono scelti tra coloro che risultino in possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di organizzazione e formazione, conseguita a seguito di svolgimento di attivita' in organismi ed enti pubblici o privati, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione professionale e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche, o che provengano dal settore della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
La Commissione esamina le istanze presentate ai sensi del comma 1, verificando la completezza della documentazione fornita e il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, e compila, entro il mese di luglio, un elenco dei titoli riconosciuti idonei per l'accesso al corso-concorso e delle istituzioni abilitate a rilasciarli. L'elenco e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La Commissione verifica ogni anno la permanenza dei requisiti accertati all'atto del riconoscimento dei titoli, anche richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento di attivita' ispettive presso i soggetti che li rilasciano. La Commissione, qualora accerti la carenza di almeno uno dei requisiti, dispone la sospensione temporanea del riconoscimento assegnando all'istituzione un termine entro cui provvedere. In caso di persistente carenza del requisito, o comunque di gravi inadempienze, la Commissione dispone la revoca del riconoscimento.
In sede di prima attuazione del presente decreto ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, viene nominata la Commissione interministeriale ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le istituzioni formative pubbliche e private interessate possono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le istanze di cui al comma 1.
Art. 5
#Comma 1
Titoli rilasciati da istituti di istruzione universitaria superiore appartenenti all`Unione europea
Comma 2
I titoli rilasciati da universita' e istituti di istruzione universitaria di Paesi appartenenti all'Unione europea, sono validi ai fini della partecipazione al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale se riconosciuti con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
#Comma 1
Riconoscimento dei titoli rilasciati da istituti di istruzione universitaria superiore appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.
Comma 2
I titoli rilasciati da istituti di istruzione superiore, operanti nel territorio nazionale, appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono riconosciuti secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 4, della legge 11 luglio 2002, n. 148.