Al fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono i relativi importi riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme
Comma 2
La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione», e successive modificazioni.