E' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva e la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, nonche' l'identificazione del soggetto che ha effettuato le operazioni.
Per garantire la conservazione dei dati ne e' effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea e custoditi con idonei criteri di sicurezza.
Art. 3
#Comma 1
Le modalita' di formazione e di utilizzazione dei documenti informatici sostitutivi dei registri di cui all'articolo 2 sono stabilite dal responsabile del sistema informativo della giustizia amministrativa, in applicazione delle norme tecniche vigenti in materia.
Art. 4
#Comma 1
I dirigenti preposti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, alle segreterie delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio e delle sezioni autonome individuano la data iniziale del periodo, precedente alla entrata in vigore del presente decreto, in cui la registrazione dei dati sui modelli cartacei e' stata duplicata su supporto informatico.
I dati relativi ai ricorsi depositati ed alle richieste di parere pervenuti prima della data di decorrenza delle duplicazioni di cui ai commi precedenti sono riversati su supporto informatico all'atto della fissazione dell'udienza, o dell'adunanza salvo si tratti di ricorsi da dichiarare perenti o per i quali sia stata presentata istanza di rinuncia.