L'Istituto centrale di statistica deve comunicare immediatamente ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale i risultati delle elaborazioni di cui al comma 1.
Al maggior onere derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui (( all' art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui )) all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, si fa fronte, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive disposti, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, secondo le procedure e le modalita' previste dall'ordinamento di ciascuna gestione; per le forme pensionistiche di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, gli anzidetti aumenti delle aliquote contributive sono disposti con decreto del Ministro del tesoro.