In attuazione dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1988, n. 554 il trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale sottoposto a mobilita' e' disciplinato dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto, per il trasferimento del personale dalle amministrazioni statali agli enti locali, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per il trasferimento del personale tra gli enti locali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Entro il 1 luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilita' comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni statali cedenti.
Art. 3
#Comma 1
Sino a tutto il 30 giugno 1990, alla corresponsione del trattamento economico di cui al precedente art. 2, lettera c), al personale contemplato dal summenzionato art. 2, provvedono direttamente le amministrazioni cedenti.
Art. 4
#Comma 1
Per l'anno 1990, il Ministero del tesoro provvede, con propri decreti, ad effettuare, entro il 30 aprile, le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento dei fondi (relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale trasferito a seguito della mobilita') dagli stati di previsione delle amministrazioni statali cedenti allo stato di previsione del Ministero dell'interno con riferimento al periodo 1 luglio-31 dicembre 1990.
L'ammontare annuo delle riduzioni di cui al precedente art. 2, lettera e), da apportare dall'anno 1991 costituisce base per il consolidamento delle variazioni negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate.
Art. 5
#Comma 1
Entro il 31 luglio 1990, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione dei fondi relativi al periodo 1 luglio-31 dicembre 1990, agli enti locali cui e' stato trasferito il personale entro il 31 dicembre 1989.
Per ciascuno degli anni 1991 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito, sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non piu' dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilita', sia cessato dal servizio nell'anno precedente.
Art. 6
#Comma 1
Entro il 1 luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilita' comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni locali cedenti.
Entro il 1 agosto 1989, le amministrazioni locali cedenti comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, il contingente di personale sottoposto a mobilita' mediante apposito elenco nominativo, con l'indicazione dei dati di cui al secondo comma, lettere a), b), c), d), del precedente art. 2.
Art. 7
#Comma 1
Entro il 15 gennaio 1990, gli enti locali presso i quali e' stato traferito il personale soggetto a mobilita' comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, l'elenco nominativo del personale trasferito che per qualsiasi causa diversa dal collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e' cessato dal servizio durante l'anno precedente.
Art. 8
#Comma 1
Il Ministero dell'interno, sulla base della comunicazione delle amministrazioni cedenti indicata al precedente art. 6, comma 2, provvede ad erogare, con decorrenza dal 1 gennaio 1990, agli enti locali presso i quali e' stato destinato il personale, i maggiori contributi ordinari dovuti, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto dal personale interessato alla data del trasferimento, secondo le scadenze stabilite dalla legge per il pagamento dei contributi ordinari; per gli anni successivi viene consolidato lo stesso importo nei contributi ordinari.
Il Ministero dell'interno, sulla base della predetta comunicazione provvede alla riduzione, a partire dal 1 gennaio 1990, dei trasferimenti ordinari agli enti locali interessati, in relazione alle unita' di personale cedute, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto al momento del trasferimento.
I rapporti finanziari concernenti la corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito fino al 31 dicembre 1989, sono disciplinati mediante apposita convenzione fra gli enti interessati. Nelle more della stipula di detta convenzione, alla corresponsione del trattamento economico provvede l'amministrazione cedente.
Art. 9
#Comma 1
L'erogazione dei maggiori trasferimenti erariali agli enti locali presso i quali e' stato destinato il personale a seguito di mobilita' cessa alla data del 31 dicembre dell'anno in cui detto personale e' collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' o per qualsiasi altra causa. La riduzione dei contributi erariali avverra', fermo restando la decorrenza, anche successivamente, con recupero di quanto dovuto.
Art. 10
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto si applicano, con corrispondente aggiornamento dei termini, ai trasferimenti dei fondi relativi al personale trasferito a seguito di mobilita', entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 1989.
Art. 11
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.