DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Numero 446 Anno 2000 GU 21.02.2001 Codice 001G0061

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-12-14;446

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale delle amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.


Art. 2

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Comma 1

L'amministrazione ministeriale, entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l'elenco di dette sedi.


Il personale interessato dal trasferimento di funzioni presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro dieci giorni domanda di trasferimento, indicando una o piu' sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli ministeriali. La mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza.
Al fine di armonizzare le procedure, la comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 3

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Comma 1

L'amministrazione predispone per ogni regione una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A che fa parte integrante del presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale di cui al protocollo d'intesa citato nelle premesse, attingendo dalle graduatorie regionali predisposte, sulla base dei punteggi indicati nella tabella A, per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli ministeriali e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della regione di appartenenza e nelle quali non sia stato utilmente collocato.


Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'amministrazione interessata dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente.


Alla formazione delle graduatorie di cui ai com-mi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 8.


Art. 4

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Comma 1

Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui e' ricompreso il personale dell'ente di destinazione.


Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.


Art. 5

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Comma 1

La equiparazione tra le professionalita' possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali e' la seguente:







CCNL Ministeri




CCNL Enti Locali






Area A1 (ex 1ª, 2ª, 3ª qualifica)




Categoria A (A1)






Area A1 Super




Categoria A (A2)






Area B1 (ex 4ª qualifica)




Categoria B (B1)






Area B2 (ex 5ª qualifica)




Categoria B (B3)






Area B3 (ex 6ª qualifica)




Categoria C (C1)






Area B3 Super




Categoria C (C2)






Area C1 (ex 7ª qualifica)




Categoria D (D1)






Area C1 Super




Categoria D (D2)






Area C2-C3 (ex 8ª e 9ª qualifica)




Categoria D (D3)






Area C3 Super




Categoria D (D4)






Dirigenti




Dirigenti






Art. 6

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Comma 1

Al personale trasferito e' riconosciuta a tutti gli effetti la continuita' del rapporto di lavoro e l'anzianita' di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale trasferito puo' permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.


Art. 7

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Comma 1

Qualora il conferimento di funzioni riguardi amministrazioni che successivamente ai decreti legislativi di conferimento abbiano assunto, in forza di provvedimenti legislativi, nuove competenze che prevedano anche aumento di organico, si procede al trasferimento del personale che ne abbia fatto espressa richiesta, compensando eventuali differenze, rispetto al contingente definito, con corrispondenti risorse finanziarie. Il personale non trasferito viene ricollocato nell'ambito dell'amministrazione a copertura dei nuovi fabbisogni definiti legislativamente.


Art. 8

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Comma 1

Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo 3.