DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale. (19G00088)

Numero 89 Anno 2019 GU 19.08.2019 Codice 19G00088

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-04-10;89

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Composizione dell'ufficio

Comma 2

Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la struttura e la composizione dell'ufficio posto alle dipendenze del Garante.


Nell'ambito dei posti disponibili nel contingente previsto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il personale dell'ufficio appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 146 del 2013, e' scelto con procedure selettive, in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.


Al termine della procedura di selezione prevista al comma 2, l'ufficio richiede l'assegnazione del personale selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento entro quindici giorni dalla richiesta.


Il personale assegnato all'ufficio opera alle esclusive dipendenze del Garante. Su richiesta del medesimo personale o per esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante puo' richiedere, con atto motivato, alle amministrazioni competenti la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza e' subordinata al parere favorevole del Garante.


Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali secondo le modalita' previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nonche' nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Art. 3

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Comma 1

Organizzazione dell'ufficio

Comma 2

L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa.


Il dirigente di seconda fascia di cui alla tabella A, preposto alla direzione dell'ufficio, e' scelto tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia.


Art. 5

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Comma 1

Sede e beni strumentali dell'ufficio

Comma 2

L'ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.


Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.


Le risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per le spese di funzionamento e i compensi del Garante.


Art. 6

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Comma 1

Rimborso spese

Comma 2

Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all'articolo 2, comma 5, e' riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero.


Ai membri del collegio del Garante e' assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attivita' istituzionali.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36 e' abrogato.


Nell'ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto e' confermato il personale in servizio presso l'ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.