DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 106/2001 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di st

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di st

Numero 106 Anno 2001 GU 10.04.2001 Codice 001G0164

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-02-14;106

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Beneficiari

Comma 2

Possono accedere al beneficio dell'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua, determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2 e, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo 3, non sia superiore a trenta milioni di lire.


Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a cinquanta milioni di lire.


L'assegnazione delle borse di studio e' disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.


Il beneficio e' richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.


Art. 2

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Comma 1

Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente ai fini della fruizione del beneficio nell'anno scolastico 2000-2001

Comma 2

La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.


Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.


Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicita' delle informazioni fornite.


Art. 3

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Comma 1

Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002

Comma 2

A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 si applicano, ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, le disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Le soglie economiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, incrementate del quaranta per cento, sono considerate corrispondenti all'Indicatore della situazione economica (ISE) di nuclei familiari con tre componenti.


Art. 4

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Comma 1

Ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Comma 2

Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato nella allegata tabella A.


Le somme di cui al comma 1 sono trasferite a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e Bolzano all'atto della trasmissione al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62.


Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella predetta tabella A si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'Istat ed in proporzione alle disponibilita' annuali di bilancio. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della pubblica istruzione.


Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 10 marzo 2000, n. 62, restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.


Art. 5

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Comma 1

Modalita' per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo

Comma 2

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al presente decreto e' stabilito in L. 100.000.


La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 4, nonche' di autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, e' consegnata all'ente individuato dalle suddette regioni.


Con la richiesta di cui al comma 3, i soggetti in possesso dei requisiti dichiarano altresi' se intendono avvalersi della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62. I relativi dati sono comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le modalita' di cui al predetto articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000 n. 62.


Ai fini dell'acquisizione delle richieste e dell'erogazione delle borse di studio gli enti competenti possono avvalersi della collaborazione delle scuole.


Le regioni attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi straordinari di cui al presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a norma dell'articolo 1, comma 16, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Per l'anno 2000, e' utilizzato lo stanziamento iscritto nell'unita' previsionale di base 7.1.3.6 - capitolo 4540 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000.