DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 215/1999 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Numero 215 Anno 1999 GU 02.07.1999 Codice 099G0206

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-04-16;215

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonche' nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.


Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.


Art. 2

#

Comma 1

Limiti del livello di pressione sonora

Comma 2

I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.


Art. 3

#

Comma 1

Obblighi dei gestori

Comma 2

Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalita' indicate negli articoli 4, 5 e 6.


Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.


Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.


Art. 4

#

Comma 1

Impianti inidonei a superare i limiti consentiti

Comma 2

All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non e' in grado di superare il limite fissato per il livello L Acq , il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorita' di controllo.


Art. 5

#

Comma 1

Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti

Comma 2

Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico e' in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio piu' ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora piu' frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto.


L'accertamento di cui al comma 1 e' svolto secondo le modalita' indicate nell'allegato A.


All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorita' di controllo.


Art. 6

#

Comma 1

Interventi di adeguamento degli impianti

Comma 2

All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perche' non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione.


Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle piu' ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalita' descritte all'articolo 5.


Art. 7

#

Comma 1

Campagne di informazione

Comma 2

I Ministeri dell'ambiente e della sanita', secondo modalita' concordate con le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, svolgono apposite campagne di informazione e di sensibilizzazione finalizzate all'attuazione delle norme del presente regolamento e dei principi contenuti nella legge n. 447 del 1995.


Art. 8

#

Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997.