DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Numero 453 Anno 2001 GU 29.12.2001 Codice 001G0507

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Definizioni e finalita'

Art. 2

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Comma 1

Finalita'

Comma 2

Il presente regolamento detta disposizioni in ordine ai diritti e ai doveri dei soggetti che svolgono il servizio civile.


Comma 3

Capo II - Doveri dell'obiettore

Art. 3

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Comma 1

Svolgimento del servizio civile

Comma 2

L'obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari ed a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, quali quelli di solidarieta' sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.


L'obiettore nello svolgimento del servizio civile e' tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilita', tolleranza ed equilibrio.


Comma 3

Capo III - Sanzioni e procedimenti disciplinari

Art. 5

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Comma 1

Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione

Comma 2

All'obiettore responsabile di piu' mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.


Art. 9

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Comma 1

Procedimenti disciplinari

Comma 2

Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 6, 7 e 8 devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito.


La contestazione deve essere effettuata da parte del responsabile degli obiettori tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresi' contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l'obiettore, che ha comunque facolta' di essere sentito ove lo richieda espressamente, puo' presentare le proprie controdeduzioni, nonche' le modalita' e il soggetto cui inoltrarle. Trascorso inutilmente detto termine, nei successivi dieci giorni la sanzione viene applicata dal soggetto competente ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge.


Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione; individuare l'organo e stabilire i termini per proporre eventuale impugnazione.


Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'obiettore, nei cui confronti e' stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.


I provvedimenti sanzionatori adottati dal legale rappresentante dell'ente devono essere comunicati all'Ufficio entro dieci giorni dalla data di notifica all'interessato.


Qualora l'Ufficio venga a conoscenza di infrazioni poste in atto dagli obiettori, la cui competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni sia, ai sensi dell'articolo 17 della legge, riservata al legale rappresentante dell'ente, le segnala al responsabile degli obiettori al fine dell'instaurazione del procedimento disciplinare.


Art. 10

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Comma 1

Impugnazione dei provvedimenti disciplinari

Comma 2

Avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato dal legale rappresentante dell'ente e' ammessa impugnazione davanti all'Ufficio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell'interessato.


L'Ufficio, entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, puo' sospendere il provvedimento sanzionatorio.


Comma 3

Capo IV - Licenze e permessi

Art. 11

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Comma 1

L i c e n z e

Comma 2

1. La licenza consente all'obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore ed e' concessa, a seconda della tipologia, dall'ente, nella persona del responsabile degli obiettori, ovvero dall'Ufficio.
2. Il Direttore dell'Ufficio, con proprio provvedimento, individua le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle quali possono essere concesse, nonche' i soggetti responsabili della loro concessione, in analogia a quanto disciplinato per i militari di leva.


Art. 12

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Comma 1

P e r m e s s i

Comma 2

Per esigenze personali non rinviabili, l'obiettore ha diritto di fruire di permessi, per periodi di durata inferiore all'orario giornaliero di svolgimento delle attivita'. Il permesso e' concesso dal responsabile degli obiettori, sentito, ove possibile, il responsabile del progetto. Durante lo svolgimento del servizio civile non possono essere concesse piu' di trentasei ore complessive di permesso, da recuperare entro il mese successivo a quello nel quale sono state fruite.


L'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto a fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.