DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente. (15G00002)

Numero 194 Anno 2014 GU 08.01.2015 Codice 15G00002

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-11-10;194

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

Comma 2

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalita', idonee a garantire l'integrita', l'univocita' e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.


Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita' dei dati registrati nell'ANPR nella fase di subentro.


L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.


Art. 2

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Comma 1

Dati contenuti nell'ANPR
e modalita' di conservazione


Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonche' il domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


L'ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse.


L'ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.


Art. 3

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Comma 1

Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

Comma 2

I dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, adottate nel quadro delle piu' ampie misure di cui agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il Ministero dell'interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonche' all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.


Il sindaco, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.


La societa' di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003.


Art. 4

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Comma 1

Servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni

Comma 2

L'ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali e' completato il subentro di cui all'articolo 1, i servizi descritti nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalita' indicate nell'Allegato C.


Art. 5

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Comma 1

Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni

Comma 2

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalita' indicate nell'Allegato C.


L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell'Allegato D, i dati di cui all'articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea.


Il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimita' dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo.


Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresi' agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimita' dell'accesso ai dati e' svolta dal sindaco.


Art. 6

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Comma 1

Accesso all'ANPR da parte del cittadino

Comma 2

Il cittadino registrato nell'ANPR puo' esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell'ANPR, in modalita' diretta e sicura, e previa identificazione informatica ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalita' protetta.


Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.