Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito l'"Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione", posto alle dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1998.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1988, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Istituzione dell'Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Competenze
Comma 2
L'Ufficio fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate in materia di contrasto alla disoccupazione e di promozione dell'occupazione, in un contesto di pari opportunita' per l'accesso al lavoro, nelle aree depresse, con particolare riferimento al Mezzogiorno ed alle aree di crisi, nonche' in materia di emersione del lavoro irregolare.
Art. 3
#Comma 1
Capo dell'Ufficio
Comma 2
Il capo dell'Ufficio, nominato ai sensi degli articoli 21, comma 6, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro delegato.
Art. 4
#Comma 1
Personale
Comma 2
All'Ufficio e' assegnato un contingente di quindici unita' di personale, delle quali non piu' di tre con qualifica dirigenziale.
All'assegnazione del personale provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformita' alle richieste del Ministro delegato.