In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalita' stabilite con il presente decreto, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni.
La costituzione dei rapporti di lavoro e' consentita per la realizzazione di programmi di intervento nei settori indicati dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonche' in altri settori attinenti a servizi di interesse generale individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o dell'ente interessato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali e' prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e dell'eventuale professionalita' richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, situati nel territorio della provincia di Bolzano, la normativa del presente decreto e' applicata nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.