DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego.

Numero 127 Anno 1989 GU 14.04.1989 Codice 089G0156

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-03-30;127

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalita' stabilite con il presente decreto, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni.


La costituzione dei rapporti di lavoro e' consentita per la realizzazione di programmi di intervento nei settori indicati dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonche' in altri settori attinenti a servizi di interesse generale individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o dell'ente interessato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.


Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali e' prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e dell'eventuale professionalita' richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.


Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, situati nel territorio della provincia di Bolzano, la normativa del presente decreto e' applicata nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.


Art. 2

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Comma 1

Procedure per l'accertamento dei requisiti

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, e' reclutato mediante prova selettiva, alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 3, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dai singoli ordinamenti, abbiano presentato domanda nei termini, con le modalita' e per le disponibilita' di rapporti a tempo pieno e a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


I comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti provvedono, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni - al reclutamento del personale indicato nel comma 1, secondo i sistemi di selezione previsti dai relativi regolamenti, garantendo in ogni caso la pubblicita' dell'avviso di reclutamento ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.


Art. 3

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Comma 1

Formazione della graduatoria

Comma 2

Alla votazione conseguita nel titolo di studio prescritto rispettivamente per l'accesso alla settima e per l'accesso alla quinta ed alla sesta qualifica funzionale e' attribuito un punteggio fino al massimo di 4 punti. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parita' di punteggio precede in graduatoria il candidato piu' anziano di eta'.
In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.


Qualora il programma di intervento debba essere attuato stabilmente in piu' sedi di servizio, i candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda la sede prescelta tra quelle indicate nell'avviso di reclutamento e sono inclusi soltanto nella graduatoria riferita alla sede medesima.


E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei commi precedenti, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.


All'espletamento della prova selettiva attende apposita commissione presieduta da un dirigente dell'amministrazione o dell'ente e composta da due funzionari di livello non inferiore al settimo, scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal componente con minore anzianita' di servizio.


Art. 4

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Comma 1

Prova selettiva

Comma 2

La prova selettiva e' intesa ad accertare il possesso del grado di professionalita' necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante la soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quiz a risposta multipla per le amministrazioni e gli enti pubblici e per i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.


Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti; essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7 decimi.


La graduatoria di merito e' formulata sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli di ammissione, valutati ai sensi dell'art. 3, comma 2, la votazione conseguita nella prova selettiva.


L'utilizzazione delle graduatorie previste dall'art. 3, e' subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito, sempre che ricorrano sopravvenute esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unita' di personale appartenente alla stessa qualifica, categoria o profilo professionale, da destinare alla realizzazione del medesimo programma.


Art. 5

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Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

La presentazione dei documenti di rito e di quelli attestanti il possesso dei requisiti culturali e professionali gia' dichiarati nella domanda, deve avvenire, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina.


Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti dei singoli ordinamenti.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.