DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento per il giudizio di idoneita' ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Numero 365 Anno 1997 GU 28.10.1997 Codice 097G0402

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-30;365

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuano le aree di attivita' che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 9, comma 8, ciascuno per l'area nell'ambito della quale sono titolari di rapporto convenzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.


I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con unita' sanitarie locali della regione che pubblica i provvedimenti di cui al comma 1.


La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4, e' presentata alla competente autorita' regionale.


Art. 2

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Comma 1

Presso ciascuna regione e' costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneita' composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanita', dal Presidente dell'ordine dei medicie degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello specialisti delle aree di attivita' individuate, designati dalla regione.


Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.


Art. 3

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Comma 1

La commissione, salvo che ricorrano gravi motivi dei quali deve essere fatta menzione nei verbali delle riunioni, formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1.


Art. 4

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Comma 1

Il giudizio di idoneita' viene formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, dell'anzianita' di servizio, del curriculum formativo, e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalita' dell'interessato.


Per la valutazione dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.


La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185.


Art. 6

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Comma 1

Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.


Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneita' il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.