A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuano le aree di attivita' che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 9, comma 8, ciascuno per l'area nell'ambito della quale sono titolari di rapporto convenzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con unita' sanitarie locali della regione che pubblica i provvedimenti di cui al comma 1.
La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4, e' presentata alla competente autorita' regionale.