DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Numero 294 Anno 2002 GU 02.01.2003 Codice 002G0330

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-11-27;294

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Destinatari delle agevolazioni

Comma 2

Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ((le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383)), le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonche' gli enti ecclesiastici.


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Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.


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Art. 2

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Comma 1

Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata

Comma 2

Per giornali e periodici di pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.