L'elezione dei ventiquattro membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' disciplinata dalle disposizioni seguenti.
Ogni area scientifico-disciplinare elegge due rappresentanti. Le aree scientifico-disciplinari di cui ai punti 4), 7), 10) e 12) dell'art. 1 sono divise in due distinti collegi, riservati, per l'area 4), rispettivamente alle scienze agrarie e alle scienze della terra; per l'area 7), rispettivamente alle scienze dell'ingegneria civile e alle scienze dell'architettura, per l'area 10), rispettivamente alle scienze storiche e filosofiche e alle scienze pedagogiche e psicologiche; per l'area 12), rispettivamente alle scienze economiche e statistiche e alle scienze politiche e sociologiche. Ciascun collegio elegge un proprio rappresentante.
Ogni elettore dispone di un voto e vota per la rispettiva area scientifico-disciplinare, o il rispettivo distinto collegio, ove esistente, secondo le tabelle di corrispondenza con i raggruppamenti disciplinari di appartenenza, allegate al presente regolamento. Il voto puo' essere attribuito anche ad appartenenti a categorie diverse dalla propria.
Nessun candidato puo' essere eletto se non riporta almeno il 10% dei voti degli aventi diritto della propria area scientifico-disciplinare o del proprio collegio.
A parita' di percentuale di voti, tra gli appartenenti alla stessa categoria o fascia, prevale il candidato avente la maggiore anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il candidato piu' anziano di eta'.
Qualora, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, non sia stato possibile coprire tutti i posti, si procedera', nelle aree scientifico-disciplinari o nei distinti collegi rimasti privi del proprio rappresentante, ad elezioni suppletive, cui partecipano tutti gli appartenenti alle aree o ai collegi medesimi, restando riservato l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie di cui occorre integrare la rappresentanza.
Per la copertura dei posti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.