DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 282/1990 - Regolamento per l'individuazione delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' per le modalita' di elezione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Regolamento per l'individuazione delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' per le modalita' di elezione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Numero 282 Anno 1990 GU 06.10.1990 Codice 090G0299

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282

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Testo vigente

Preambolo

Titolo I - AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Titolo II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NEL CNST

Art. 2

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Comma 1

L'elezione dei ventiquattro membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' disciplinata dalle disposizioni seguenti.


Ogni area scientifico-disciplinare elegge due rappresentanti. Le aree scientifico-disciplinari di cui ai punti 4), 7), 10) e 12) dell'art. 1 sono divise in due distinti collegi, riservati, per l'area 4), rispettivamente alle scienze agrarie e alle scienze della terra; per l'area 7), rispettivamente alle scienze dell'ingegneria civile e alle scienze dell'architettura, per l'area 10), rispettivamente alle scienze storiche e filosofiche e alle scienze pedagogiche e psicologiche; per l'area 12), rispettivamente alle scienze economiche e statistiche e alle scienze politiche e sociologiche. Ciascun collegio elegge un proprio rappresentante.


Ogni elettore dispone di un voto e vota per la rispettiva area scientifico-disciplinare, o il rispettivo distinto collegio, ove esistente, secondo le tabelle di corrispondenza con i raggruppamenti disciplinari di appartenenza, allegate al presente regolamento. Il voto puo' essere attribuito anche ad appartenenti a categorie diverse dalla propria.


Nessun candidato puo' essere eletto se non riporta almeno il 10% dei voti degli aventi diritto della propria area scientifico-disciplinare o del proprio collegio.


A parita' di percentuale di voti, tra gli appartenenti alla stessa categoria o fascia, prevale il candidato avente la maggiore anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il candidato piu' anziano di eta'.


Qualora, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, non sia stato possibile coprire tutti i posti, si procedera', nelle aree scientifico-disciplinari o nei distinti collegi rimasti privi del proprio rappresentante, ad elezioni suppletive, cui partecipano tutti gli appartenenti alle aree o ai collegi medesimi, restando riservato l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie di cui occorre integrare la rappresentanza.
Per la copertura dei posti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.


Art. 3

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Comma 1

E' istituita, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una commissione elettorale, con il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, comma 2, aventi diritto al voto, nonche' di sovraintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini per la elezione dei membri del CNST di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168.


La commissione elettorale e' composta da sette membri effettivi e quattro supplenti, designati dal CNST tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nei corpi votanti. La commissione e' nominata con decreto del Ministro almeno dodici mesi prima della convocazione delle elezioni per il rinnovo del CNST e dura in carica fino all'insediamento della commissione incaricata di sovraintendere alle elezioni successive.


La commissione, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno il presidente. Esercita la funzione di segretario un funzionario del Ministero di qualifica funzionale non inferiore alla VII, nominato con il decreto di costituzione della commissione. I componenti della commissione elettorale non possono essere designati per due mandati consecutivi.


Ai componenti della commissione elettorale e della segreteria della medesima e' corrisposto un gettone di presenza nella misura che sara' stabilita con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per le categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori, la commissione elettorale applica le tabelle di corrispondenza tra i raggruppamenti disciplinari di appartenenza di ciascun professore e ricercatore e le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1, e i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3, allegate al presente regolamento.


Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria degli assistenti universitari, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione gli elenchi del personale relativo, ripartito per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3. Ai fini della formazione dei relativi elenchi, le universita' provvedono a trasmettere alla commissione gli elenchi degli aventi diritto al voto, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.


Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, le amministrazioni interessate invitano gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca da esse vigilati a trasmettere gli elenchi alla commissione elettorale, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui a1l'art.1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.


Art. 5

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Comma 1

Le elezioni sono indette almeno quattro mesi prima della data di scadenza della durata in carica dei membri del CNST.


Art. 6

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Comma 1

La commissione di cui all'art.3 pubblica gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sei mesi prima della data delle elezioni.


Avverso le omissioni o le errate iscrizioni e' ammesso ricorso alla commissione elettorale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Le decisioni relative ai ricorsi e alle eventuali conseguenti rettifiche, da adottare nel termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine della presentazione del ricorso di cui al comma che precede, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro i successivi trenta giorni dalla loro adozione. Sui ricorsi provvede la commissione elettorale anche dopo la sua scadenza.


Copie della Gazzetta Ufficiale contenenti gli elenchi degli elettori, le decisioni relative ai ricorsi, le eventuali conseguenti rettifiche, devono essere depositate presso l'ufficio del direttore amministrativo di ogni universita' e istituto superiore universitario, presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca nonche' presso ciascun seggio elettorale.


Art. 7

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Comma 1

A cura del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono costituiti, presso le universita', gli istituti di istruzione superiore di grado universitario e presso gli enti pubblici di ricerca, uno o piu' seggi elettorali, ognuno dei quali e' composto da un presidente e da due membri, da scegliere tra le categorie che costituiscono il corpo elettorale.


I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Ministro, su designazione della commissione elettorale.


Art. 8

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Comma 1

La commissione provvede altresi' ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.


Art. 9

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Comma 1

Tutte le votazioni sono fatte a mezzo di schede fornite dal Ministero. Tali schede devono risultare di diverso colore per ciascuna area scientifico-disciplinare e per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.


Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver consegnato il certificato e dimostrato la propria identita', ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto secondo le modalita' stabilite nell'art. 2.


Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce in apposita urna.


Il voto e' individuale e segreto. Ogni segno di identificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.


Art. 10

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Comma 1

Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti, accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.


Il presidente del seggio, infine, sigillato il plico, lo affida al segretario che ne rilascia apposita ricevuta e ne cura personalmente la consegna alla commissione di cui all'art.3.


Pervenuti i plichi relativi a tutti i seggi elettorali, la commissione elettorale inizia le operazioni di scrutinio, che dovranno essere svolte senza soluzione di continuita'.


Art. 11

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Comma 1

In ogni caso, la sostituzione comporta che il nuovo membro cessa dalla carica nella stessa data in cui sarebbe cessato il membro sostituito.


Comma 2

Titolo III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CNST

Art. 12

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Comma 1

Il CNST e' presieduto dal Ministro e dura in carica un quadriennio, che decorre dalla data del decreto di nomina di tutti i membri del Consiglio.


Le procedure per il rinnovo dei membri non elettivi del CNST sono avviate almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.


Art. 13

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Comma 1

Ai soli fini istruttori e di preparazione dei lavori del Consiglio possono essere costituite commissioni interne al Consiglio stesso la cui composizione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno di cui all'art. 18.


Art. 14

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Comma 1

Il Consiglio si riunisce, in sessione ordinaria, quattro volte l'anno, sulla base di un calendario annuale prestabilito, e comunque tramite convocazione che deve avvenire almeno venti giorni prima della riunione.


Il Consiglio puo' riunirsi inoltre in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti. In tale ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.


Art. 15

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Comma 1

La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno e' disposta dal Ministro, che provvede tramite l'ufficio di segreteria, nei termini stabiliti dal precedente art. 14.


In via eccezionale per le sessioni straordinarie puo' procedersi alla convocazione d'urgenza che deve comunque essere portata a conoscenza dei componenti almeno due giorni liberi prima della data della seduta.


L'ordine del giorno e' stabilito dal Ministro, tenendo conto delle richieste di inserimento inviate dai consiglieri. Deve comunque essere inserito nell'ordine del giorno un argomento, ove cio' sia richiesto da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.


All'inizio di ciascuna sessione, il Ministro puo' proporre, solo laddove sussistano motivi di particolare urgenza, anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti, aggiunte all'ordine del giorno.
Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio e non possono essere trattate prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla approvazione della integrazione dell'ordine del giorno e senza che di tale integrazione sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli assenti.


La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve, ove possibile, essere trasmessa ai consiglieri unitamente alla convocazione o, comunque, essere tenuta a disposizione degli stessi dalla medesima data presso l'ufficio di segreteria.


Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti il Consiglio.
La seduta termina quando sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno. In qualsiasi momento della seduta il Ministro puo' disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la verifica del numero legale. Ove questo non sussista, la seduta e' sospesa e il Consiglio e' riconvocato.


Art. 16

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Comma 1

Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro puo' delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.


Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi secondo l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione. All'inizio di ogni seduta puo' comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno da uno dei membri del Consiglio. L'inversione ha luogo ove la proposta sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.


Tutti i consiglieri hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo le modalita' e i tempi stabiliti nel regolamento interno.


Possono essere poste ai voti le proposte che abbiano come oggetto le questioni poste all'ordine del giorno. Le proposte si intendono approvate qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.


Le modalita' degli interventi, della discussione degli argomenti e delle votazioni sono stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 18.


Art. 17

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Comma 1

Di ogni seduta e' redatto verbale sulla base della registrazione della discussione, ad opera dell'ufficio di segreteria. Il Consiglio approva il verbale all'inizio della seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce.


Sul verbale ogni consigliere ha diritto di avanzare osservazioni, anche per iscritto, che debbono essere riportate sul verbale della prima seduta utile. Il verbale puo' essere corretto qualora contenga errori materiali.


Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive e sono trasmesse, a cura dell'ufficio di segreteria, ai competenti uffici del Ministero.


Art. 18

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Comma 1

Ulteriori norme relative ai lavori interni del Consiglio potranno essere emanate col regolamento interno, previsto dall'art. 11, sesto comma, lettera e), della legge n. 168 del 9 maggio 1989. Il regolamento interno si intende approvato ove intervenga il voto favorevole dei tre quinti dei componenti del Consiglio.


Il regolamento interno puo' prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza che collabori con il Ministro nella organizzazione dei lavori del Consiglio.