DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 305/1999 - Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Numero 305 Anno 1999 GU 06.09.1999 Codice 099G0382

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-07-21;305

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.


L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validita' della certificazione scade allo scadere della validita' dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima e' rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validita' 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, al sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.


La certificazione e' valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.


Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente e' tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.


Art. 2

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Comma 1

1. I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva.
2. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.


Art. 3

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Comma 1

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.109 del 1998, la certificazione puo' essere rilasciata anche dai comuni e dai centri di assistenza fiscale, quantunque non eroghino la prestazione sociale agevolata, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.


Art. 4

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Comma 1

1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva, e' reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Art. 5

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Comma 1

1. Le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie e le certificazioni, acquisite dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dagli enti erogatori, possono essere scambiate in formato elettronico, secondo il tracciato specificato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.109 del 1998, tra gli enti interessati, al fine di consentire gli eventuali controlli.
2. Lo scambio di informazioni avviene, se in formato elettronico, tramite la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Per le trasmissioni via Internet sono assicurati adeguati meccanismi di protezione del trasferimento dei dati, approvati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.


Art. 6

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