L'ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.
L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validita' della certificazione scade allo scadere della validita' dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima e' rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validita' 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, al sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.
La certificazione e' valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.
Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente e' tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.