Il Dipartimento della funzione pubblica - di seguito denominato "Dipartimento" - e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito della disciplina
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
F u n z i o n i
Comma 2
Il Dipartimento ha i compiti indicati dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Fornisce inoltre al Ministro della funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Dipartimento promuove iniziative del Governo per il miglioramento dei servizi delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, richiede alle amministrazioni, comunque tenute a riferire al Parlamento in ordine all'attuazione di leggi, programmi o progetti, la trasmissione di copia delle prescritte relazioni; acquisisce altresi', tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le relazioni rese al Parlamento dalla Corte dei conti e le risposte al riguardo fornite dalle amministrazioni interessate.
Art. 3
#Comma 1
Ministro e uffici ausiliari
Comma 2
Il Ministro della funzione pubblica - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di direzione politica del Dipartimento e ne determina gli indirizzi.
Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
Il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Puo' avvalersi, inoltre, di altri esperti nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.
Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio.
Art. 4
#Comma 1
Settore legislativo
Comma 2
Nell'ambito dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, e' istituito un apposito settore legislativo che provvede all'attivita' di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa nelle materie di competenza del Dipartimento.
La responsabilita' del settore legislativo e' affidata dal Ministro della funzione pubblica a un Consigliere giuridico.
Quest'ultimo collabora con il Ministro o con il capo di gabinetto.
Con il settore legislativo collaborano anche gli organi del Dipartimento, che, su richiesta del responsabile del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
Art. 5
#Comma 1
Capo del Dipartimento
Comma 2
L'amministrazione e' separata dall'organo di direzione politica.
Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti al Ministro.
Le funzioni vicarie del capo del Dipartimento sono attribuite dal Ministro ad un dirigente generale.
Il Ministro o, in sua vece, il capo del Dipartimento convoca periodiche riunioni dei dirigenti gli organi del Dipartimento.
Art. 6
#Comma 1
Organizzazione
Comma 2
A seguito della individuazione degli uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro provvede, con decreto, alla ripartizione delle competenze tra gli organi del Dipartimento e alla loro articolazione in uffici, nonche' alla preposizione dei responsabili agli organi. Provvede, inoltre, alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi, anche a carattere temporaneo, operanti nell'ambito del Dipartimento.
L'Ispettorato per la funzione pubblica svolge le funzioni di cui all'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 e all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 7
#Comma 1
Personale
Comma 2
All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base delle indicazioni del Ministro stesso e, per quanto attiene al personale non dirigente, del capo del Dipartimento.
Art. 8
#Comma 1
Norma transitoria
Comma 2
Fino alla nomina del capo del Dipartimento, le sue funzioni possono essere attribuite dal Ministro ad uno dei responsabili degli organi del Dipartimento.
Art. 9
#Comma 1
Abrogazione
Comma 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, fatta eccezione per gli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18, nonche' per il quadro A allegato allo stesso decreto. Dalla data stessa e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1984.