DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di riordino della disciplina delle modalita' di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione. (21G00154)

Numero 145 Anno 2021 GU 19.10.2021 Codice 21G00154

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-08-02;145

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Principi e strumenti

Comma 2

Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonche' dell'attivita' amministrativa e della gestione.


Il procedimento di valutazione richiede la diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, l'integrazione della valutazione da parte del valutatore di secondo grado e la partecipazione al procedimento del valutato.


La scheda di valutazione e' redatta al 31 dicembre di ogni anno su un modulo informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante gli elementi indicati all'allegato A, per i funzionari del grado di segretario di legazione e all'allegato B, per i funzionari del grado di consigliere di legazione. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilita' di almeno un progetto o programma, contenente uno o piu' obiettivi chiaramente definiti e, laddove possibile, misurabili, preferibilmente connessi ai settori di prevalente impiego del valutato e comunicato a questi dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare cui la valutazione si riferisce, ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato. Il superiore gerarchico comunica il provvedimento di attribuzione all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato.


La relazione dell'interessato e' allegata alla scheda di valutazione, la quale contiene anche uno spazio riservato al contraddittorio, conformemente all'articolo 3, comma 4.


La direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane verifica, in ogni fase, la regolarita' del procedimento di valutazione, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti e interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello cui la valutazione e' riferita.


Art. 2

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Comma 1

Elementi forniti dal funzionario valutato

Comma 2

Il procedimento di valutazione inizia con la presentazione della relazione del valutato, che compila gli specifici campi del modulo informatico di cui all'articolo 1, comma 3. La relazione verte sulle attivita' svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi assegnati, e puo' includere osservazioni sulla congruenza degli obiettivi rispetto alle risorse assegnate e sulla situazione ambientale.


Art. 3

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Comma 1

Valutazione di primo grado

Comma 2

La valutazione di primo grado e' effettuata mediante compilazione delle relative sezioni della scheda di valutazione in ogni sua parte.


In caso di mancanza del valutatore di primo grado individuato secondo i criteri indicati all'articolo 106, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la valutazione di cui al comma 1 e' redatta, per il personale in servizio all'estero, dal capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio e, nei restanti casi, dal segretario generale.


Qualora nel corso dell'anno si siano succeduti piu' superiori gerarchici, quello alle cui dipendenze il funzionario valutato e' precedentemente stato per almeno quattro mesi redige, alla data in cui termina la dipendenza, una valutazione contenente gli elementi previsti per la valutazione di primo grado. La valutazione e' allegata alla scheda e il valutatore al 31 dicembre ne tiene conto nella redazione di quest'ultima.


Il funzionario valutato prende visione degli elementi e dei giudizi del valutatore di primo grado, sui quali, entro sette giorni dalla ricezione, puo' formulare osservazioni mediante la compilazione dello specifico campo del modulo informatico di cui all'articolo 1, comma 3.


Art. 4

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Comma 1

Integrazione del giudizio

Comma 2

Nell'integrazione del giudizio di primo grado, il funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 106, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che e' il valutatore di secondo grado, si avvale degli elementi in suo possesso e, per i funzionari in servizio presso gli uffici consolari e per i titolari di cancelleria consolare, di quelli forniti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.


L'integrazione del giudizio comporta la verifica della corrispondenza fra i dati forniti nel primo grado e gli elementi in possesso dell'amministrazione centrale e mette in luce la rilevanza dell'attivita' svolta dal funzionario valutato nel piu' ampio contesto dell'ufficio di livello dirigenziale generale nel cui ambito egli presta servizio.


Se riscontra elementi suscettibili di modificare significativamente la valutazione di primo grado, il valutatore di secondo grado lo attesta nell'apposita sezione della scheda di valutazione.


Art. 5

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Comma 1

Giudizio complessivo

Comma 2

Nella motivazione del giudizio complessivo, il Consiglio di amministrazione indica i settori di attivita' per i quali si riconosce maggiore attitudine e gli aspetti del profilo professionale e del servizio reso suscettibili di specifico apprezzamento. In caso di attribuzione di un giudizio complessivo pari o inferiore a «buono», il Consiglio di amministrazione indica le attivita' e gli aspetti del profilo professionale suscettibili di miglioramento.


Il giudizio complessivo di «eccezionale» di cui al comma 1, lettera h), e' attribuito con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione, indicando espressamente i risultati di assoluta straordinarieta' obiettivamente rilevati e documentati, conseguiti in situazioni nelle quali il funzionario e' stato investito di dirette responsabilita', con particolare riguardo al servizio all'estero.


Il Consiglio di amministrazione fornisce una specifica e fattuale indicazione dei motivi che hanno condotto a un giudizio complessivo inferiore alla somma dei punteggi parziali attribuiti dai valutatori di primo e secondo grado.


Il funzionario valutato prende conoscenza del giudizio complessivo, unitamente al restante contenuto della scheda.


Art. 6

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Comma 1

Conservazione delle schede di valutazione

Comma 2

Il programma informatico assicura la custodia degli originali informatici delle schede di valutazione con modalita' che rispondono a caratteristiche di immodificabilita' e accessibilita' selezionata.


A conclusione del procedimento di valutazione, una copia dichiarata conforme all'originale dal competente ufficio della direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane e' inserita nel fascicolo personale del valutato, conformemente all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali