Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonche' dell'attivita' amministrativa e della gestione.
Il procedimento di valutazione richiede la diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, l'integrazione della valutazione da parte del valutatore di secondo grado e la partecipazione al procedimento del valutato.
La scheda di valutazione e' redatta al 31 dicembre di ogni anno su un modulo informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante gli elementi indicati all'allegato A, per i funzionari del grado di segretario di legazione e all'allegato B, per i funzionari del grado di consigliere di legazione. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilita' di almeno un progetto o programma, contenente uno o piu' obiettivi chiaramente definiti e, laddove possibile, misurabili, preferibilmente connessi ai settori di prevalente impiego del valutato e comunicato a questi dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare cui la valutazione si riferisce, ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato. Il superiore gerarchico comunica il provvedimento di attribuzione all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato.
La relazione dell'interessato e' allegata alla scheda di valutazione, la quale contiene anche uno spazio riservato al contraddittorio, conformemente all'articolo 3, comma 4.
La direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane verifica, in ogni fase, la regolarita' del procedimento di valutazione, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti e interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello cui la valutazione e' riferita.