Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalita' di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarieta' di prestazioni in favore degli investitori, come definiti all'articolo 2.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Criteri e modalita' di nomina degli arbitri
Il Collegio arbitrale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita', nonche' tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente e' nominato un membro supplente, scelto con le medesime modalita'. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorita' ne ravvisi la necessita'.
A ogni collegio e' assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi.
Qualora, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalita' di cui al comma 1.
Art. 4
#Comma 1
Modalita' di funzionamento dei collegi arbitrali
All'assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo criteri oggettivi ed automatici nel rispetto di quelli stabiliti dalla Camera arbitrale ai sensi del comma 2.
La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di piu' collegi arbitrali, la Camera arbitrale disciplina, altresi', i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell'omogeneita' oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identita' della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.
Art. 5
#Comma 1
Sede dei collegi arbitrali
Comma 2
I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unita' di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessita' di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarieta'.
Art. 6
#Comma 1
Copertura dei costi del procedimento
Comma 2
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, e' stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarieta' e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarieta'.