Il presente decreto disciplina la composizione, le modalita' di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' membro di diritto della Commissione il rappresentante delle scuole con insegnamento in lingua slovena eletto nel Consiglio Nazionale dell'Istruzione.
Art. 3
#Comma 1
A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione e' presieduta dal dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena di cui allo stesso articolo 13, comma 1.
La Commissione dura in carica tre anni.
Art. 4
#Comma 1
Con decreto del dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni del personale della scuola, dei genitori e degli alunni, di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.
L'espletamento delle relative procedure e' affidato all'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena.
Art. 5
#Comma 1
A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, assumendone le competenze.
L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non puo' comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.