DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 437/1999 - Regolamento recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita'...

Regolamento recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita' elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4,

Numero 437 Anno 1999 GU 25.11.1999 Codice 099G0473

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-10-22;437

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Rilascio della carta di identita' e del documento di identita' elettronico

Comma 2

La carta di identita' elettronica e il documento d'identita' elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le modalita' e le caratteristiche definite dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.


Il documento d'identita' elettronico e' rilasciato a seguito della prima iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo e' facoltativo. Se non rinnovato, il documento conserva validita' unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale.


Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale e' disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.


Art. 3

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Comma 1

Forma, contenuto e funzione della carta d'identita' elettronica e del documento di identita' elettronico

Comma 2

Il documento d'identita' elettronico puo' essere rilasciato anche senza la fotografia del titolare; in tal caso esso non e' valido per l'espatrio.


Il documento d'identita' elettronico (munito della fotografia del titolare) consente l'espatrio del minore di eta' inferiore ai dieci anni alle stesse condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.


La carta d'identita' elettronica ed il documento d'identita' elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e altri dati al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite linee guida emanate dal Ministero della sanita' di concerto con le altre amministrazioni interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono essere inseriti nei documenti solo su richiesta dell'interessato, con le modalita' ivi previste.


I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla competente questura con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 8.


Art. 4

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Comma 1

Firma digitale e chiave biometrica

Art. 5

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Comma 1

Validita' temporale della carta d'identita' e del documento d'identita' elettronico

Comma 2

La carta di identita' elettronica ha validita' di cinque anni.
La medesima validita' ha il documento d'identita' elettronico privo della fotografia del titolare.


Il documento d'identita' elettronico munito della fotografia del titolare ha validita' di due anni.


Art. 6

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Comma 1

Procedure di interdizione dell'operativita' elettronica in caso di smarrimento o furto della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico.

Comma 2

In caso di smarrimento o di furto sono previste procedure di interdizione dell'operativita' della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico, definite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8.


Art. 7

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Comma 1

Pagamenti informatici

Comma 2

La carta d'identita' elettronica puo' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, dellemodalita' di inserimento e validazione dei dati necessari.


Art. 8

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Comma 1

Regole tecniche e di sicurezza

Comma 2

Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti d'identita' elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonche' stabilite le modalita' di verifica da parte delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza.


In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalita' di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.


Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilita' dei documenti in corso di validita'.


Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrita', l'accessibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.


Art. 9

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Comma 1

Progetti di sperimentazione concernenti le modalita' di utilizzazione della carta di identita' elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.

Comma 2

Le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita' attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.


Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso.


Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformita' di progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni e' sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.


Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalita' del presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione puo' presentare, secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.


Art. 10

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Comma 1

Comitato di monitoraggio

Comma 2

Ferma restando la competenza del Ministro dell'interno per l'autorizzazione delle sperimentazioni, e' costituito un comitato di monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Dipartimento della funzione pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero delle finanze, due del Ministero della sanita', tre dei comuni, designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali, due dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.


Art. 11

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'interno e' stabilita la data a decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare la carta d'identita' elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonche' il documento d'identita' elettronico di cui al presente decreto.


Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 1, la carta d'identita' e' rilasciata soltanto su supporto informatico.


I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, attenendosi altresi' alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.