DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). (15G00217)

Numero 202 Anno 2015 GU 19.12.2015 Codice 15G00217

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-11-25;202

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni e oggetto

Art. 2

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Comma 1

Trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato

Comma 2

Ai docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' ai docenti a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, come fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.


Ai docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia si applica, rispettivamente, il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno o quello dei professori universitari di seconda fascia a tempo pieno come fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.


Per i docenti a tempo pieno scelti tra dirigenti di amministrazioni private o tra soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, il trattamento economico annuo lordo e' stabilito, tra quelli di professore universitario di prima fascia a tempo pieno o di professore universitario di seconda fascia a tempo pieno, dal Presidente della Scuola, sentito il Comitato di gestione, sulla base della valutazione del curriculum accademico e professionale, in applicazione dei criteri di valutazione fissati dallo stesso Comitato, comunque nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.


Il trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, e' correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attivita' didattiche e scientifiche, previsti per i professori universitari a tempo pieno e all'impegno didattico fissato dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti docenti si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalita' per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche da parte dei predetti docenti. Il compenso per le ulteriori attivita' e' determinato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'articolo 4.


Art. 3

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Comma 1

Trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato

Comma 2

Ai ricercatori a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei ricercatori universitari a tempo pieno, come fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.


Il trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, e' correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attivita' didattiche e scientifiche, previste per i ricercatori universitari a tempo pieno dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti ricercatori si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalita' per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche da parte dei predetti ricercatori. Il compenso per le ulteriori attivita' e' determinato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'articolo 4.


Art. 4

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Comma 1

Compenso dei docenti incaricati

Comma 2

Ai docenti incaricati e' corrisposto un compenso commisurato al numero di ore di lezione effettivamente svolte, in applicazione dei limiti e dei criteri fissati dal Comitato di gestione, nel rispetto del principio di trasparenza. Il compenso e' comprensivo delle spese, anche di trasporto. Se il docente risiede fuori della regione in cui si svolge l'attivita' didattica, il compenso puo' essere aumentato per un ammontare corrispondente al normale costo del viaggio effettuato con i mezzi di trasporto pubblici e comunque non superiore al cinquanta per cento del compenso stesso. E' in tal caso escluso il rimborso delle spese di viaggio.


Art. 5

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Comma 1

Anzianita', classi e scatti di stipendio


Ai fini della determinazione del relativo trattamento economico, i docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia o tra ricercatori universitari, mantengono l'anzianita' di servizio gia' maturata.


Ai fini della determinazione del trattamento economico dei docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, e dei docenti a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato nelle suddette qualifiche vengono computati come anzianita' di servizio nel ruolo dei professori universitari di prima o di seconda fascia a tempo pieno, in coerenza con i criteri di determinazione del trattamento economico previsti dall'articolo 2, applicando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.


Ai fini del comma 2, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni, la progressione per classi e scatti e' biennale fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, e triennale a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge.


Ai fini del computo dell'anzianita', i periodi di servizio presso la Scuola dei docenti a tempo pieno, dei docenti a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo indeterminato vengono valutati in applicazione della disciplina generale relativa ai professori e ai ricercatori universitari.


Art. 6

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Comma 1

Disciplina transitoria

Comma 2

I trattamenti economici dei docenti sono adeguati alle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2016.