L'efficacia delle disposizioni del presente decreto e' subordinata all'entrata in vigore delle nuove tariffe dei servizi postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Successivamente a tale data l'utilizzazione delle tariffe agevolate indicate dall'articolo 2, comma 20, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi altra agevolazione tariffaria relativa agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a., con esclusione degli sconti di tipo commerciale praticati dalla medesima societa', che rimangono a carico della stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.