DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 394/1998 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pe

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pe

Numero 394 Anno 1998 GU 17.11.1998 Codice 098G0446

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-05-25;394

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

L'efficacia delle disposizioni del presente decreto e' subordinata all'entrata in vigore delle nuove tariffe dei servizi postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Successivamente a tale data l'utilizzazione delle tariffe agevolate indicate dall'articolo 2, comma 20, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi altra agevolazione tariffaria relativa agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a., con esclusione degli sconti di tipo commerciale praticati dalla medesima societa', che rimangono a carico della stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Istituzione e amministrazione del Fondo per le integrazioni tariffarie

Comma 2

Il Fondo per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. per le agevolazioni tariffarie per gli invii di cui all'articolo 1, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, servizio per le provvidenze alla stampa.


La dotazione del Fondo e' fissata per l'anno 1997 in complessivi 300 miliardi di lire appostati sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 3

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Comma 1

Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate

Comma 2

Le imprese editrici che intendano usufruire delle tariffe postali agevolate devono presentare alle Poste italiane S.p.a., all'atto della prima spedizione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la regolarita' dell'iscrizione dell'impresa al Registro nazionale della stampa e lo svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' il carattere informativo delle pubblicazioni periodiche inviate, domanda di ammissione a godere delle agevolazioni tariffarie in quanto rientranti tra i soggetti editori di pubblicazioni ammesse dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Alla domanda, che va redatta in bollo secondo lo schema dell'allegato A al presente decreto (che ne forma parte integrante), le stesse imprese devono unire, poi, una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che le pubblicazioni presentate per la spedizione in abbonamento postale non rientrano tra quelle escluse dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie ed indicate all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di funzionamento del Fondo

Comma 2

Il riconoscimento dell'integrazione tariffaria a favore delle Poste italiane S.p.a. e' subordinata all'invio da parte della stessa societa' di un elenco delle imprese e delle testate con l'indicazione analitica dell'ammontare delle riduzioni applicate rispetto alla tariffa ordinaria per la stessa categoria. A fronte dell'invio dell'elenco di cui sopra, che dovra' avvenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre di ogni anno, e' disposto da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento dell'integrazione rispetto alla tariffa piena.


L'imputazione dei pagamenti effettuati avviene, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento esclusivamente alle dotazioni di bilancio appositamente previste.