DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 310/1998 - Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della fun

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della fun

Numero 310 Anno 1998 GU 27.08.1998 Codice 098G0361

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-06-30;310

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.


I procedimenti di competenza del Dipartimento della funzione pubblica devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

Comma 2

Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento della funzione pubblica abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.


Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica, della richiesta o della proposta.


Art. 3

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Comma 1

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

Comma 2

Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.


La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.


All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dell'avviso stesso.


Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.


Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 4

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Comma 1

Comunicazione dell'inizio del procedimento

Comma 2

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.


I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove non rese gia' note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento della funzione pubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro dieci giorni, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.


Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.


Art. 5

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Comma 1

Partecipazione al procedimento

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.


Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.


Art. 6

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Comma 1

Termine finale del procedimento

Comma 2

I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.


I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.


Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento della funzione pubblica abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.


Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.


Quando la legge preveda che la anda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenziorifiuto o del silenzioassenso costituisce altresi' il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzioassenso o di silenziorifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.


Art. 7

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Comma 1

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

Comma 2

Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dipartimento puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni.


Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Ministro per la funzione pubblica individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici interessati, gli altri soggetti, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la funzione pubblica, provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro per la funzione pubblica non avra' provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.


Art. 8

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Comma 1

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

Comma 2

Quando il Ministro per la funzione pubblica, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.


Art. 9

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Comma 1

Unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

Comma 2

Salvo diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, e' l'ufficio competente, indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Responsabile del procedimento

Comma 2

Il responsabile del procedimento dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.


Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15, e successive modificazioni.


Art. 11

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Comma 1

Integrazione e modificazione del presente regolamento

Comma 2

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Dipartimento della funzione pubblica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.


Art. 12

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Comma 1

Pubblicita' aggiuntiva

Comma 2

Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro per la funzione pubblica. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.


L'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.