DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ch

Numero 109 Anno 2013 GU 01.10.2013 Codice 13G00152

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-08-23;109

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Costituzione dell'ANPR

Comma 2

Ai sensi del presente regolamento l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e' costituita dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1, comma quinto, della legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.


Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il parere al Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori modalita' di attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 anche con riferimento al subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, alle relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti l'organizzazione e il flusso dei dati.


Art. 2

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Comma 1

Modalita' di funzionamento dell'ANPR


L'ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi.


L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonche' i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.


Art. 3

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Comma 1

Convenzioni per l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR

Comma 2

Le modalita' di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.