DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 143/2002 - Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Numero 143 Anno 2002 GU 20.07.2002 Codice 002G0174

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-06-06;143

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modalita' di utilizzo del credito d'imposta

Comma 2

Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e' riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonche', nella medesima misura, per i quattro periodi successivi.


L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi.


Il credito d'imposta non e' rimborsabile e puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato ogni singolo investimento.


In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.


Art. 2

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Comma 1

Procedure di controllo e di monitoraggio

Comma 2

Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1, e' indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attivita' produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso.


Il Ministero delle attivita' produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento e' stato effettuato.


L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, e' comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta.


Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.


Art. 3

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Comma 1

Revoca totale e parziale dell'agevolazione

Comma 2

Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, e' revocato.


Il credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.


Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta e' revocato solo per la parte non ancora maturata. E' fatta salva la possibilita' di usufruire del residuo credito gia' maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato.