Il fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' utilizzato annualmente, a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa, dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi - (( in relazione a sovvenzioni )) statali (( e di enti pubblici territoriali )), assegnate per le medesime attivita' - dalla stessa Sezione di credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Misura del contributo sugli interessi
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Durata del contributo sugli interessi
Comma 2
Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all'art. 1, e' concesso per la durata di dodici mesi dalla data di (( erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1 )). Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo piu' lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi.
Art. 3
#Comma 1
Modalita' e termini per la corresponsione del contributo sugli interessi
Comma 2
((1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo devono inviare, per il tramite dell'ente finanziatore, nel termine indicato al comma 3, apposita domanda al gestore del fondo, allegando copia dell'atto idoneo a dimostrare che il finanziamento e' relativo alle sovvenzioni di cui all'articolo 1 ))
All'inizio di ogni esercizio finanziario la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. - delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori - sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
A tal fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire all'istituto gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, (( per ogni singola operazione di finanziamento di cui all'articolo 1 )), del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale fine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.
Gli estratti conti sono muniti delle firme dei legali rappresentanti dei soggetti finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza.
Art. 4
#Comma 1
Istruzioni procedurali
Comma 2
Per quanto non indicato dal presente decreto si rinvia alle determinazioni ed alle istruzioni riguardanti gli adempimenti procedurali di dettaglio per accedere ai finanziamenti, che verranno rispettivamente adottate e diffuse dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.