L'esecutore del contratto ha l'obbligo di assoggettarsi alle variazioni della prestazione, da indicare in un apposito atto di sottomissione, che comportano diminuzioni o aumenti entro il limite del quinto del prezzo dell'atto negoziale. Le variazioni sono eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'atto negoziale originario, salva l'eventuale applicazione del comma 5, senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
In accordo con l'esecutore del contratto e con apposito atto aggiuntivo, possono essere altresi' introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale puo' essere risolto e all'esecutore e' riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.
Per le variazioni che comportano nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi si valutano desumendoli dal prezzario approvato dall'Agenzia, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati, l'Agenzia puo' ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilita' di formulare apposita riserva.
L'esecutore del contratto puo' proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per l'Agenzia.
Eventuali modifiche non autorizzate, apportate alla prestazione, non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.
In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dall'Agenzia per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Quando le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superano il quinto dell'importo originario del contratto, e' facolta' dell'Agenzia di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Si considerano errori od omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.