DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attivita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. (22G00173)

Numero 166 Anno 2022 GU 04.11.2022 Codice 22G00173

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del Codice, il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge, disciplina, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, esclusivamente le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.


Delle esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico si deve dare espressa e adeguata motivazione nella determina a contrarre.


Art. 3

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

Le procedure di cui all'articolo 2 sono espletate in coerenza con i principi di economicita', efficacia, tempestivita', proporzionalita', correttezza e non discriminazione e comunque con modalita' idonee ad assicurare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.


Comma 3

Capo II - Organi del procedimento

Art. 4

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Comma 1

Responsabile unico del procedimento

Comma 2

Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture da avviare ai sensi del presente regolamento, l'Agenzia individua un responsabile unico del procedimento (RUP) nell'atto di adozione, o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 3, comma 2, alinea, o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.


Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti d'appalto, che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti, con modalita' compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.


Art. 5

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Comma 1

Direttore dell'esecuzione e direttore dei lavori

Comma 2

L'esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture e' diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, ove nominato, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ciascuno affidate.


Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, l'Agenzia puo' individuare, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori che deve essere in possesso della necessaria qualificazione in relazione alla natura dell'appalto.


Il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, se nominato, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' l'appalto sia eseguito a regola d'arte e in conformita' ai documenti e alle prescrizioni contrattuali.


Art. 6

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Comma 1

Strutture

Comma 2

I Servizi e le articolazioni, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, forniscono il necessario supporto ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, elaborando i programmi di spesa e predisponendo le specifiche tecniche delle acquisizioni di lavori, beni e servizi.


Comma 3

Capo III - Operatori economici e requisiti

Art. 7

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Comma 1

Operatori economici

Comma 2

I contratti di lavori, forniture e servizi sono affidati ad operatori economici che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 8, rispondono anche a criteri di affidabilita' eventualmente individuati nella determina a contrarre, in relazione alla natura, all'oggetto e alla finalita' dell'appalto.


Gli operatori economici di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali vengano comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi alla procedura di affidamento.


Art. 8

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Comma 1

Requisiti degli operatori economici

Comma 2

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), qualora non accertato nell'ambito della procedura per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza, laddove tale accertamento sia previsto dalla medesima procedura, e' verificato in maniera autonoma dall'Agenzia.


Gli operatori economici dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge o dall'Agenzia.


Nei casi cui all'articolo 3, comma 2, l'Agenzia effettua le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo entro un termine compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.


Art. 9

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Comma 1

Mantenimento del possesso dei requisiti

Comma 2

I requisiti di cui all'articolo 8 devono essere posseduti per l'intera durata della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture e fino alla completa esecuzione contrattuale senza soluzione di continuita', pena il recesso immediato dell'Agenzia dal rapporto negoziale mediante semplice comunicazione, in caso di perdita dei requisiti dopo la stipula del contratto.


In caso di recesso dell'Agenzia, fatto sempre salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, il contraente ha diritto al solo pagamento del valore dei lavori gia' eseguiti, dei beni ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilita' conseguite.


Art. 10

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Comma 1

Capacita' economica, tecnico-organizzativa
e professionale


La valutazione della capacita' economica e' effettuata in relazione agli elementi di natura finanziaria e patrimoniale desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affidabilita' rese da istituti bancari o intermediari autorizzati e dalle dichiarazioni concernenti il fatturato o le forniture nel settore realizzate nell'ultimo triennio.


La valutazione delle capacita' tecnico-organizzative e professionali e' effettuata in relazione all'organizzazione e all'organico degli operatori economici, alle attrezzature e ai macchinari, alle certificazioni o abilitazioni possedute, alle qualificazioni professionali del personale dipendente e ad ogni altro elemento utile, ivi compreso il ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie.


Art. 11

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Comma 1

Raggruppamento temporaneo di imprese

Comma 2

Fatta salva una diversa indicazione contenuta negli atti della procedura di affidamento, gli operatori economici possono presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti.


A tutti i componenti del raggruppamento temporaneo d'imprese si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.


Art. 12

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Comma 1

Subappalto

Comma 2

L'Agenzia puo' escludere il subappalto quando le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.


Quando e' previsto dagli atti della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, gli operatori economici possono chiedere l'autorizzazione al subappalto in sede di presentazione dell'offerta, precisando la percentuale e la tipologia della prestazione che intendono subappaltare.


L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Agenzia e' subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 in capo ai subappaltatori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9.


Ferma la responsabilita' dell'appaltatore per l'esatto adempimento delle obbligazioni del contratto principale stipulato con l'Agenzia, lo stesso appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.


Comma 3

Capo IV - Modalità di affidamento

Art. 13

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Comma 1

Procedure di scelta del contraente

Comma 2

L'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla societa' CONSIP S.p.a. e' ammesso soltanto quando le condizioni e le modalita' dell'appalto risultino compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e di tempestivita' dell'Agenzia.


Art. 14

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Comma 1

Affidamento diretto

Comma 2

L'affidamento diretto di lavori, nonche' di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), avviene con acquisizione di almeno un preventivo, in deroga al principio di rotazione e anche in assenza di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto.


La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'affidamento di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione dello specifico incarico.


Art. 15

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Comma 1

Procedura negoziata

Comma 2

Per gli affidamenti di lavori, nonche' di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la scelta dell'operatore economico, ove non si ricorra alle procedure di selezione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c), d) ed e), avviene mediante procedura negoziata previa gara informale alla quale sono invitati, anche in deroga al principio di rotazione, almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.


Le lettere di invito ad offrire sono inviate separatamente agli operatori economici previamente individuati dall'Agenzia in relazione alla natura della prestazione da eseguire.


Art. 16

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Comma 1

Lettera di invito

Comma 2

La lettera d'invito, ove prevista, e' emessa a cura del responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche per la fornitura dei beni o dei servizi o l'esecuzione dei lavori, nonche' l'indicazione delle eventuali prestazioni la cui esecuzione richiede particolari modalita' di tutela della sicurezza e della segretezza.


Art. 17

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Comma 1

Esecuzione in via d'urgenza

Comma 2

Quando l'affidamento ha ad oggetto una prestazione che per sua natura, o per circostanze contingenti, deve essere immediatamente effettuata, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione puo' determinare un grave pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, il RUP, ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto, o il direttore dei lavori, se nominati, possono autorizzarne l'esecuzione in via d'urgenza nelle more dell'approvazione del direttore generale.


Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga l'eventuale approvazione dell'atto negoziale, il contraente ha diritto solo al pagamento delle prestazioni eseguite.


Comma 3

Capo V - Esecuzione e controllo delle prestazioni

Art. 18

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Comma 1

Esecuzione delle prestazioni

Comma 2

La sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni e' affidata al RUP e, ove nominati, al direttore dell'esecuzione del contratto e al direttore dei lavori.


Per esigenze di servizio, l'Agenzia puo' chiedere al contraente il differimento per un massimo di dodici mesi della decorrenza della fornitura dei beni o dei servizi. Il differimento e' comunicato al contraente dal RUP il prima possibile e comunque entro trenta giorni dal termine iniziale di esecuzione della prestazione.


Quando ricorrono preminenti esigenze di pubblico interesse, cause di forza maggiore, caso fortuito o altre cause sopravvenute che impediscono l'esecuzione a regola d'arte della prestazione, l'Agenzia puo' sospendere temporaneamente l'esecuzione della prestazione in tutto o in parte senza che all'operatore economico venga corrisposto alcun compenso o indennizzo.


Della sospensione e della ripresa dell'esecuzione, con conseguente indicazione del nuovo termine di scadenza del contratto, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.


Quando la sospensione, o le sospensioni disposte ai sensi del presente articolo durino per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, l'esecutore puo' richiedere la risoluzione del contratto senza alcuna indennita'. Se l'Agenzia si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto. Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.


Art. 19

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Comma 1

Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Comma 2

L'esecutore del contratto ha l'obbligo di assoggettarsi alle variazioni della prestazione, da indicare in un apposito atto di sottomissione, che comportano diminuzioni o aumenti entro il limite del quinto del prezzo dell'atto negoziale. Le variazioni sono eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'atto negoziale originario, salva l'eventuale applicazione del comma 5, senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.


In accordo con l'esecutore del contratto e con apposito atto aggiuntivo, possono essere altresi' introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale puo' essere risolto e all'esecutore e' riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.


Per le variazioni che comportano nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi si valutano desumendoli dal prezzario approvato dall'Agenzia, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati, l'Agenzia puo' ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilita' di formulare apposita riserva.


L'esecutore del contratto puo' proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per l'Agenzia.


Eventuali modifiche non autorizzate, apportate alla prestazione, non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.


In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.


I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dall'Agenzia per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.


Quando le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superano il quinto dell'importo originario del contratto, e' facolta' dell'Agenzia di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.


Si considerano errori od omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.


Art. 20

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Comma 1

Divieto di cessione dei crediti

Comma 2

Salva espressa autorizzazione dell'Agenzia, ai contraenti e' fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia per l'acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori oggetto del presente regolamento.


La cessione fatta senza l'autorizzazione di cui al comma 1 e' comunque inefficace per l'Agenzia.


Comma 3

Capo VI - Obblighi informativi

Art. 21

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Comma 1

Obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR

Comma 2

Degli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), e' data dall'Agenzia comunicazione al COPASIR tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conclusione delle procedure di affidamento.


Degli affidamenti di cui al comma 1 e' data altresi' un'organica illustrazione nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al COPASIR di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge.


Comma 3

Capo VII - Disposizioni finali

Art. 22

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.


Art. 23

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento

Comma 2

Gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione richiamati dal Codice sono assolti dall'Agenzia mediante le comunicazioni al COPASIR di cui all'articolo 21.


Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonche' eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalita' di interesse pubblico, sono assolti dall'Agenzia compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale cibernetica.


Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 2, l'Agenzia puo' concordare con le amministrazioni o enti competenti procedure alternative informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare l'assolvimento di tali obblighi con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.


Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili con il presente regolamento.


Art. 24

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.