Al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si provvede secondo i termini, le procedure e le modalita' previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino al conferimento degli incarichi di cui al primo periodo, sono efficaci gli incarichi gia' conferiti.
Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, cosi' come modificato dal presente regolamento, nonche' fino al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali non generali, gli uffici scolastici regionali si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali non generali.
Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.