Nell'ambito delle risorse alle quali riferirsi per la copertura del deficit, i soggetti di cui all'art. 2 della legge 20 gennaio 1994, n. 60, possono contrarre mutui di durata non inferiore a cinque anni, con ammortamento a rate semestrali, e di ammontare non inferiore a 100 milioni e non superiore a 1.000 milioni, garantendo in via primaria i mutui medesimi con il proprio patrimonio e con quello di coloro che hanno agito in nome e per conto degli organismi menzionati, secondo le norme del codice civile.
A tale fine i soggetti interessati a contrarre il mutuo devono far pervenire al Dipartimento dello spettacolo apposita dichiarazione del legale rappresentante, a firma autenticata, con la quale si conferma la garanzia indicata in via primaria dalla legge. La medesima dichiarazione deve anche garantire in via subordinata che l'ente contraente il mutuo, in attuazione di quanto previsto dalla legge, accetta che vengano destinati a copertura della rata annuale di ammortamento non pagata gli importi delle sovvenzioni statali, regionali o locali, libere ed esigibili, relative all'anno in corso e/o agli anni precedenti.
Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati le banche e societa' finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 13, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attivita' musicali.
Qualora si intenda far diventare operante tale ultima garanzia, dovra' essere prodotta al Dipartimento dello spettacolo anche la copia dell'istanza di mutuo approvata dai responsabili di ciascuna iniziativa musicale sia per quanto si riferisce all'importo del mutuo stesso, sia per quanto si riferisce al complesso delle garanzie indicate dalla legge e dal presente regolamento. La richiesta dovra' essere approvata dalla banca mutuante che si esprimera' dopo le opportune valutazioni sull'eventuale patrimonio o sulle potenzialita' finanziarie dei soggetti titolari delle singole iniziative, richiedenti il mutuo.
Le banche e le societa' finanziarie devono comunicare al Dipartimento dello spettacolo e, per i mutui assistiti da garanzia sul fondo di 1.000 milioni annui, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., entro il mese di gennaio di ciascun anno, se risultino pagate le rate scadute entro il 31 ottobre dell'anno precedente, riguardanti l'ammortamento del mutuo contratto per il ripiano del deficit. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, interverra' la decadenza del diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.
La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a., dopo il 31 gennaio di ciascun anno, verifica se ed in qual misura sia necessario fare ricorso alla utilizzazione totale o parziale del fondo di 1.000 milioni annui, quota parte di quello di cui all'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163. Nell'ipotesi di rate non pagate, la stessa sezione procedera' ai relativi conteggi, mentre per i pagamenti a carico del fondo di garanzia, limitatamente agli interventi risultanti dal piano di ammortamento e con esclusione degli interessi maturati successivamente, dovranno risultare gia' esperite da parte delle banche o delle societa' finanziarie, le procedure esecutive di cui alle medesime garanzie indicate in via primaria e secondaria.
Nel caso di utilizzazione parziale del fondo di garanzia, il residuo sara' utilizzato per le finalita' gia' individuate dalla legge 30 aprile 1985, n. 163. Nel caso in cui la disponibilita' del fondo risultasse insufficiente a coprire i crediti esposti dalle banche o dalle societa' finanziarie, le richieste eccedenti, individuate in base all'ordine cronologico di arrivo alla sezione, saranno soddisfatte con lo stanziamento dell'anno successivo, senza maggiorazione di interessi sulle somme dovute.