Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio, nonche' in caso di applicazione temporanea, a titolo di missione, per periodi continuativi non inferiori a trenta giorni, l'interessato partecipa al riparto del quadrimestre degli uffici interessati per quota proporzionale al tempo di permanenza presso ciascun ufficio.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972
Comma 2